Reiki a Varese: Seminari di Primo e Secondo Livello col M° Pietro Malnati.

Il M° Pietro Malnati terrà, sabato 21 (dalle ore 14 alle ore 18) e domenica 22 (dalle ore 10 alle ore 18) febbraio 2015, un Seminario Reiki di Primo Livello a Varese.  Sabato 14 (dalle ore 10 alle ore 18) e domenica 15 (dalle ore 10 alle ore 18) marzo 2015 terrà, invece, un Seminario Reiki di Secondo Livello. Gli interessati sono invitati ad iscriversi, telefonando o inviando una mail agli indirizzi sotto rimportati, entro il mercoledì precedente le date indicate.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Il Tuishou dello Yiquan: finalità.

Tra gli stili di Wushu (termine cinese composto dai caratteri Wu – militare, marziale e – Shu – tecnica, arte, metodo, tattica – quindi traducibile come “arte marziale”) classificati come “interni”, troviamo lo Yiquan (da Yi – significato, senso, intenzione e – Quan – pugno, pugilato – quindi “il pugilato dell’intenzione”), noto anche come Dachengquan (da Da – grande –, Cheng – riuscire, completare, raggiungere, fondare, stabilire – e Quan – pugno, pugilato – quindi “il pugilato della grande riuscita”, riuscita nel senso di “efficacia”). Per “interni” intendiamo quegli stili che privilegiano il controllo fisico e mentale, sviluppato con opportune metodiche, per ottenere movimenti armonici, flessibilità ed equilibrio da opporre alla forza dell’avversario, neutralizzandola. Sono invece “esterni” quegli stili marziali che enfatizzano lo sviluppo della potenza, della velocità e (in alcuni di essi) di capacità “acrobatiche”.

Nei metodi di allenamento di molte arti interne, e dello Yiquan in particolare (ma anche di alcuni stili esterni: si tratta di un sistema “trasversale”), troviamo il Tuishou (da Tui – spingere, promuovere, dedurre, proporre, eleggere e – Shou – mano, capacità, abilità, trucco – quindi “spingere con le mani” o “abilità nello spingere”).

Spesso i marzialisti si sono chiesti se il Tuishou sia un insieme di metodiche direttamente applicabili alla difesa personale (cioè una vera e propria forma di combattimento, tipo “parata/attacco”) o, invece, un insieme di esercizi che enfatizzano il lavoro sul baricentro fisico, proprio e dell’avversario, da trasferire in modo indiretto, dopo una opportuna introiezione, nelle tecniche di difesa personale o di combattimento libero sportivo.

Alcuni autori propendono per questa seconda interpretazione. In particolare Stefano Agostini, nel suo libro “Kung Fu Yi Quan” (Edizioni Mediterranee) afferma che il Tuishou “non è combattimento”, bensì un esercizio per “sviluppare precise abilità”, che posso così  riassumere (basandomi su quanto da lui scritto):

– la capacità di utilizzare bene il proprio peso;

– la capacità di sviluppare la forza elastica;

– la capacità di proteggere la propria “linea centrale” e di attaccare, con il Fali (da Fa – mandare, inviare, sviluppare – e Li – forza, potenza – quindi “sviluppare la forza” o “inviare la forza”) quella dell’avversario.

Anche Wang Xuanjie, nel testo “Dachengquan” (Luni Editrice), citando lo stesso “codificatore dello stile” Wang Xiangzhai, afferma che lo scopo dello “spingere con le mani” è “proteggere la propria parte centrale e controllare quella dell’altro”, aggiungendo (sintetizzo) che il Tuishou è lo Shili (da Shi – praticare, esercitare, eseguire, mettere in pratica – e Li – forza, potenza – quindi “esercitare la forza”) eseguito da due persone.

Di diversa opinione sembra essere, invece, Yao Chengguang, che nel capitolo dal titolo “Principi di allenamento del tui shou dell’Yi Quan”, inserito nel testo “Yi Quan” (Luni Editrice, libro principalmente basato su scritti di Wang Xiangzhai), parla espressamente del Tuishou come di “una forma di combattimento usata alla distanza corta”. Quando ci si trova, in uno scontro, a contatto con le braccia, è importante, per Yao, la consapevolezza del “vuoto e del pieno”, del “forte e del debole” nell’avversario, per riuscire a controllarlo e ad attaccarlo efficacemente. Questo lo si impara (e lo si attua) attraverso il Tuishou che è un “ausilio del Sanshou” (da San – allentarsi, andare in pezzi, sparso – e Shou – mano, capacità, abilità, trucco – quindi “mani allentate”, termine usato per indicare il “combattimento libero”).

Kenji Tokitsu, nel libro “Shaolin Mon ®” (Edizioni Grafica Comense), pur riferendosi anche ad altre tecniche e metodi di allenamento (interno), fornisce del Tuishou una interpretazione articolata e estremamente interessante, descrivendo le mani e le braccia come “antenne” (similitudine che io ho sentito utilizzare spesso anche nel Wing Chun) che devono “captare” l’espressione energetica dell’avversario, portandola nel proprio Dantian (da Dan – farmaco, elisir – e Tian – campo, terreno – quindi “campo dell’elisir”) che lui chiama, in giapponese, “Tanden” (è il “centro” del corpo, quattro dita sotto l’ombelico, in profondità). Il proprio braccio deve avvolgersi attorno a quello dell’avversario “come una corda” (espressione utilizzata anche da Wang Xuanjie, nel testo citato più sopra). A contatto con l’avversario, l’energia personale viene diretta a partire dal “Tanden”, con la potenza globale del corpo che parte dai piedi e arriva a braccia e mani.

Personalmente ritengo che il Tuishou sia, principalmente, un metodo per sviluppare abilità (e su questo concordo in pieno con Agostini). Però se le mani vengono, chiuse a pugno, “affondate” per colpire la linea centrale dell’avversario, dopo aver “avvitato/avvolto” le braccia attorno alle sue per neutralizzarne l’azione e per penetrare all’interno della sua guardia, è chiaro che già si è entrati in un terreno diverso, che è quello del “combattimento a corta distanza” (come afferma giustamente Yao). Il “problema” del Tuishou sta, per me, nella diffusione del suo impiego sportivo (in competizioni ad hoc): la finalizzazione diventa, in quel caso, “deviata” rispetto all’acquisizione di abilità biomeccaniche e intuitive precise e strumentali al combattimento reale, perché è solo indirizzata alla totalizzazione di un dato “punteggio” (si diventa “abili” in quello e nulla più).

Per concludere vorrei ricordare che il Tuishou viene anche utilizzato come tecnica per migliorare il benessere. In questo caso l’operatore esegue, lentamente, le “rotazioni di base”, col proprio avambraccio a contatto con quello del cliente (che sarà, evidentemente, in deficit di Qi, e potrà restare seduto o anche sdraiato) e si avrà un “trasferimento di Energia” analogo a quanto avviene con alcuni metodi di Qigong (o con l’Yifa, di cui ho accennato in un articolo precedente).

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

Si riparte, con vecchie e nuove proposte.

Dopo la pausa natalizia riprenderemo, da lunedì 12 gennaio, con i consueti incontri settimanali.

In aggiunta abbiamo programmato un nuovo corso di Qigong, in collaborazione con l’Associazione Anni Verdi di Casciago: tale corso partirà il 20 febbraio 2015, presso l’Oratorio di Morosolo (frazione di Casciago), e avrà cadenza settimanale (il venerdì, dalle ore 17 alle ore 18.30), sino a fine maggio.

Abbiamo anche ricevuto conferma dell’inserimento delle nostre proposte per incontri di Yiquan e di Qigong nel calendario di “Varesecorsi”, a partire dal 13 aprile 2015. La sede sarà sempre presso Servizi Salute Belforte S.R.L., viale Belforte 178 – Varese.

Stiamo inoltre pensando di attivare un percorso integrato di Tuina e Qigong, rivolto a persone interessate a diventare “Operatori TuinaQigong“, percorso che avrà il vantaggio di fornire in un unico ciclo di studi (quadriennale) competenze, nelle due discipline indicate, in linea con quelle definite dal CTS per le DBN della Lombardia nei “Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline Bio-Naturali”.

Per avere notizie sempre aggiornate, potete consultare la pagina “Sessioni, Corsi e Corsi Triennali” in questo stesso Sito.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Boading Jianshen Qiu: le sfere cinesi di Boading per rafforzare il fisico.

Le sfere di Boading (più precisamente le “Boding Jianshen Qiu”, da Boading – nome della presunta città di origine –, Jian – forte, sano, rafforzare, irrobustire –, Shen – corpo, vita – e Qiu – globo, sfera, palla –, traducibile quindi come “sfere di Boading per rafforzare il corpo”) sono sicuramente tra i prodotti di fabbricazione orientale più conosciuti in Occidente. Spesso oggetto anche di collezione, sono impiegate, in Cina, per eseguire esercizi con le mani che hanno, in realtà, un effetto su tutto l’organismo (o, almeno, su tutto l’arto superiore).

Qual è la loro origine?

Sembra che durante la Dinastia Ming (1368 – 1644) fossero comunemente utilizzate a Boading, città situata a circa 140 chilometri a sud di Pechino, nella provincia di Hebei. Però la loro origine è assai più antica, dato che ne troviamo menzione nel Capitolo 24 del Zhuangzi (testo giunto a noi in una versione, presumibilmente, del III secolo d.C., ma che fa riferimento al Maestro Zhuang, vissuto tra il 369 e il 286 a.C.): “(…) Yiliao, di Shinan, si è limitato a manipolare delle biglie (…)”.

Come sono realizzate?

Anticamente erano forgiate a mano in ferro, acciaio o rame, ma ne esistevano anche versioni in legno e in pietra. Attualmente la produzione è industriale, con impiego di varie leghe metalliche, e le sfere, cave al loro interno, ne contengono una più piccola (o un “campanellino”) e producono un caratteristico suono durante l’esecuzione degli esercizi.

A che cosa servono e come si utilizzano?

Sono impiegate con varie finalità e attraverso diverse modalità, che sintetizziamo di seguito.

Finalità marziali – Nelle arti marziali si utilizzano per irrobustire le mani e il corpo (come negli impieghi legati al benessere, di cui parleremo più sotto), e costituiscono anche un’arma da getto. In quest’ultimo caso, ci si avvale di sfere di metallo “piene”, e vengono lanciate contro l’avversario  singolarmente o due/tre per volta.

Finalità legate al benessere – Per migliorare il benessere, aumentare la vitalità e mantenere (o, entro certi limiti, recuperare) una buona efficienza dell’arto superiore, si impiegano sfere piene o cave, che vengono fatte ruotare (a coppie, terne o anche in numero superiore: dipende dal loro diametro) nei palmi delle mani, in senso orario e/o antiorario. Si  possono anche far ruotare nel palmo di una mano utilizzando le dita dell’altra mano, oppure si possono eseguire esercizi più complessi e articolati, utilizzando le sole dita e una o più sfere. Risulta evidente che tale pratica porta ad irrobustire la muscolatura delle mani e degli avambracci (coinvolgendo parzialmente anche i bicipiti, i deltoidi e altri muscoli delle braccia e delle spalle: dipende dalla postura adottata durante l’esecuzione dei movimenti), e consente una mobilizzazione, sia attiva sia passiva, delle articolazioni delle mani e dei polsi. Il suono prodotto da alcuni tipi di sfere può essere utile, anche, per distrarre la mente dai problemi quotidiani, consentendo un rilassamento profondo (da qui il nome di “Sfere di Meditazione” con cui vengono indicate, a volte, le Boading Jianshen Qiu). Dal punto di vista dell’Energetica Tradizionale Cinese, le Jianshen Qiu producono la stimolazione di alcuni dei punti dei Meridiani Principali che partono dalle mani o vi arrivano (precisamente sono i Meridiani di: Polmone, Ministro del Cuore, Cuore, Intestino Tenue, Triplice Riscaldatore e Intestino Crasso), con un effetto positivo su tutto l’organismo. Le sfere possono anche essere utilizzate, singolarmente, come “Tecnica Complementare” al Tuina (o all’Agopuntura) per stimolare specifici Agopunti (Xuewei), Meridiani o aree del proprio corpo o del corpo di un cliente, imprimendo una pressione e/o una rotazione alla Boading Jianshen Qiu, frapposta tra il palmo e lo zona su cui si sta lavorando. Negli impieghi legati al benessere, così come avviene per gli esercizi di Qigong, è sempre necessario che ci sia una piena consapevolezza del/nel movimento, che deve quindi essere un atto cosciente, meglio se “guidato” da specifiche visualizzazioni.

Finalità comunicative – Nella Cina antica, ruotare delle sfere nel palmo di una mano serviva a comunicare che ci si trovava a proprio agio in una situazione: a questo sembra riferirsi il passo del Zhuangzi sopra riportato. Oggi questa usanza è ormai desueta.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

Oltre 34000 visualizzazioni in meno di 9 mesi!

Il 23 marzo 2014 decisi di aprire questo sito (in precedenza ne avevo creato un altro, che avevo però un po’ trascurato…), dedicato alle discipline che mi appassionano, che pratico e che insegno: le arti olistiche e orientali per il benessere e la vitalità. L’obiettivo era quello di dare più visibilità alla mia attività professionale, ma anche di fornire informazioni aggiornate sulla normativa di un settore in rapida trasformazione, contribuendo a fare chiarezza su “competenze, finalità e limiti”. Di fatto, grazie agli aiuti e ai consigli di un amico, iniziai a lavorare sul sito ad aprile, pubblicando il primo articolo il giorno 12 di quello stesso mese. Da allora, le visualizzazioni complessive delle pagine e degli articoli da me pubblicati hanno superato quota 34000 (circa 125 al giorno)!

Anche se la stragrande maggioranza degli accessi al sito provengono dall’Italia, alcuni arrivano da: Svizzera, Germania, Sudafrica, Stati Uniti, Spagna, Regno Unito, Finlandia, Francia, Canada, Messico, Argentina, Grecia, Olanda, Portogallo, India, Slovacchia, Svezia, Giappone, Russia, Israele, Irlanda, Cile, Repubblica Ceca, Polonia, Ucraina, Venezuela, Australia e Belgio!

Spero che i contenuti proposti (tra i più “gettonati”, quelli sulle leggi regionali sulle DBN, quelli sulla filosofia orientale e quelli sul Qigong) continuino ad attirare lettori e resto a disposizione per chiarimenti ed approfondimenti (ma, ovviamente, anche per sessioni individuali e corsi di gruppo sulle materie che propongo).

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Discipline Bio Naturali: la Legge della Provincia Autonoma di Trento del 16 aprile 2013.

Abbiamo già parlato delle leggi sulle Discipline Bio Naturali, approvate nel 2005, della Regione Lombardia e della Regione Toscana (si veda, in questo stesso sito, l’articolo: “Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali: il caso della Regione Lombardia”) e della legge analoga, approvata quest’anno, della Regione Umbria (si legga: “Discipline Bio Naturali: la Regione Umbria approva una legge specifica. Qualche confronto con la legge della Regione Lombardia n. 2/2005“); facciamo ora qualche cenno sulla legge della Provincia Autonoma di Trento, del 16 aprile 2013, dal titolo: “Norme in materia di discipline bionaturali”.

Si tratta del testo unificato di 4 diversi disegni di legge, presentati sullo stesso argomento, testo che, all’art. 1 (sottotitolato: “Finalità”) recita: “La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell’offerta dei relativi servizi”. Se sostituiamo “Regione” con “Provincia”, abbiamo lo stesso identico art. 1 (compresa la sottotitolazione), adottato il 7 novembre 2014 dalla Regione Umbria. Come già sottolineato in un nostro scritto precedente (a proposito della legge umbra), rispetto all’art. 1 – comma 1, della Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 abbiamo in più l’intento di favorire “il coordinamento degli operatori”, ma analoghi sono gli obiettivi di ‘valorizzazione delle discipline bionaturali’ e di ‘qualificazione dell’offerta’.

L’art. 2 definisce le discipline bionaturali come “(…) le attività e le pratiche che hanno come finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”. Si tratta di un articolo sostanzialmente analogo all’art. 1 – secondo comma, della Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 e all’art. 2 della Legge Regionale Umbra n. 19/2014, e, come nei due testi sopra citati, anche qui si sottolinea che le pratiche “non hanno carattere di prestazione sanitaria”, sgomberando ogni dubbio sul fatto che ci si muove in un ambito non disciplinato dallo Stato. L’art. 2 della legge della Provincia Autonoma di Trento, però, parla solo di “mantenimento dello stato di benessere” e non di “recupero”: a nostro avviso ciò consente di distinguere ancora meglio le attività in DBN da altre tipologie di offerta di servizi e rappresenta un punto di forza del testo.

L’art. 3 istituisce l’”Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali”, elenco al quale sono iscritti i “(…) soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionatuali (…)”. Qui non si parla, come nella legge lombarda, di ‘Registri’, ma di “Elenchi”, termine adottato in seguito anche dalla Regione Umbria.

L’art. 4 riguarda le ‘Reti del benessere’ che possono essere costituite dagli operatori in discipline bionaturali “(…) riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell’art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)”: si punta, quindi, come nella legge delle Regione Umbria, a raccordarsi con la legge nazionale sulle ‘libere professioni’, evitando di entrare in contrasto con essa.

L’art. 5 è dedicato al “Tavolo provinciale delle discipline bionaturali”, Tavolo che è “(…) nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica 5 anni ed è composto (…)”: dall’assessore provinciale competente in materia (o suo delegato); da un rappresentate di ogni associazione professionale di operatori in DBN; da un rappresentante di ogni soggetto che offre formazione in DBN e è iscritto nell’elenco sopra citato; da due dirigenti della struttura provinciale (o loro delegati) competenti, rispettivamente, in materia di ‘welfare e sanità’ e in materia di ‘formazione professionale’; da un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Tale ‘Tavolo’ ha funzioni solo consultive e in particolare: propone alla Giunta gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi necessari per potersi iscrivere nell’elenco sopra citato; individua regole di comportamento uniformi che gli iscritti all’elenco devono rispettare; propone iniziative volte a valorizzare l’offerta delle prestazioni e a informare e educare la cittadinanza sulle DBN.

La legge termina con l’art. 6, relativo alle disposizioni finanziarie a eventuale copertura di interventi straordinari per la qualificazione e innovazione delle professioni (ex art. 10 della legge provinciale n. 10/2012) cui possono accedere anche gli operatori in DBN, come previsto dall’art. 4 – comma 3.

Quindi anche in questo testo legislativo, come in quello della Regione Umbria, notiamo l’intento di “raccordarsi” con la legge nazionale n. 4/2013 e una composizione del ‘Tavolo’ (chiamato ‘Comitato’ sia dalla legge umbra, sia dalla legge lombarda) in cui è prevista la presenza della componente tecnica (i dirigenti di struttura sopra menzionati), della componente politica (l’assessore competente in materia) e della rappresentanza delle associazioni dei consumatori, e non solo dei soggetti che offrono formazione in discipline bionaturali e delle loro associazioni professionali (come prevede, invece, la legge della Regione Lombardia n. 2/2005). L’enfasi posta sul “mantenimento dello stato di benessere”, tralasciando riferimenti al “recupero dello stato di benessere”, consente poi, a nostro avviso, di distinguere meglio le DBN dalle professioni sanitarie, e rappresenta un ulteriore punto di forza di questo testo legislativo.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

Reiki a Varese: Seminario di Primo Livello col M° Pietro Malnati.

Il M° Pietro Malnati terrà, sabato 13 (dalle ore 14 alle ore 18) e domenica 14 (dalle ore 10 alle ore 18) dicembre 2014, un Seminario Reiki di Primo Livello presso “Servizi Salute Belforte Srl”, viale Belforte 178. Gli interessati sono invitati ad iscriversi, telefonando o inviando una mail agli indirizzi sotto rimportati, entro mercoledì 10 dicembre.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Ci vuole il Certificato Medico per praticare Qigong?

Chi ama il Qigong sa benissimo che è una Disciplina Energetica, un’Arte, comunque qualcosa di ben diverso da una “ginnastica”. Certo, però, il corpo è coinvolto nella pratica di alcuni esercizi che caratterizzano il “lavoro con il Qi” e, quindi, è doveroso chiedersi se il praticante, l’insegnante e i discenti debbano o meno munirsi di un “certificato medico di idoneità all’attività sportiva”.

Occorre innanzitutto considerare quali sono le norme che, in Italia, disciplinano lo sport nell’ottica della tutela sanitaria, nonché quali tipologie di attività e quali certificazioni tali norme prevedano.

– Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Si tratta di un Decreto del Ministero della Sanità (a quei tempi si chiamava così, non, come adesso, “Ministero della Salute”) che ha per oggetto, esclusivamente, l’attività sportiva agonistica (si intitola, infatti, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”). Tale attività non è definita dal Decreto stesso, che si limita a dichiarare, al secondo comma dell’art. 1, che “La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”. Il terzo comma dello stesso articolo aggiunge che agli stessi controlli devono sottoporsi “(…) i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali”. Ma di che controlli si tratta? Sono indicati al primo comma come controlli periodici “(…) dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono”, e la loro finalità è la “(…) tutela della salute (…)”. Chi rilascia i certificati di idoneità? I “(…) medici della Federazione medico-sportiva italiana (…)” e il “personale delle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni di intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministero della sanità” (ultimo comma dell’art. 5 del DL n. 633/79, convertito nella legge n. 33/80, richiamato dall’art. 2 del DM sopra indicato). L’atleta a quali accertamenti deve, in concreto, sottoporsi? A numerose valutazioni, dettagliatamente indicate negli allegati A e B al DM citato; in particolare, oltre alla visita, è prevista una valutazione clinica della tolleranza allo sforzo fisico effettuata, nel corso dell’esame E.C.G. (elettrocardiogramma), mediante IRI (indice di recupero immediato) e il medico ha facoltà di richiedere “(…) ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico”.

– Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Si tratta di un Decreto del Ministero della Salute che ha per oggetto l’attività sportiva non agonistica e amatoriale (si intitola, infatti, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”). Questo decreto ha abrogato il DM del 28 febbraio 1983 (che disciplinava solo l’attività sportiva non agonistica) e ha introdotto anche una nuova tipologia di attività, l’attività amatoriale, che è definita dall’art. 2 – comma 1. Vi si legge: “(…) è definita attività amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Il secondo comma prevedeva (come vedremo più oltre, ora non più) l’obbligatorietà di “(…) controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria (…)”. Esentati dalla certificazione erano coloro che svolgevano attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato e autorizzato; chi svolgeva attività, anche in contesti autorizzati e organizzati, occasionale, con scopo prevalentemente ricreativo; alcune tipologie di attività con “ridotto impegno cardiovascolare”, quali, per citarne alcune, il golf, il biliardo, la ginnastica per anziani, nonché “i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili”.

L’attività sportiva non agonistica è, invece, definita dall’art. 3 come le attività “(…) praticate dai seguenti soggetti: a. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di un controllo medico annuale che determini l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione “è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (…)”. Sempre l’art. 3 prosegue affermando l’obbligatorietà (poi sostituita dalla possibilità, su discrezione del medico, e poi di nuovo dalla obbligatorietà, come vedremo più avanti, ma in casi specifici), tra l’altro, di un elettrocardiogramma a riposo.

L’art. 4 definisce, poi, una particolare categoria di attività, quelle di “particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate, o da Enti di promozione sportiva”, “(…) quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe (…)”, per le quali il controllo medico deve comprendere “(…) la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi”. Il certificato è rilasciato dai medici già sopra indicati, su apposito modello predefinito.

Art. 42-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013. Questo articolo, inserito nel cosiddetto “decreto del fare”, ha abrogato l’obbligo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria. Il testo integrale del primo comma dell’art. 42-bis, risultante dall’approvazione dell’emendamento al “Decreto Balduzzi”, è il seguente: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013”.

– Circolare del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013. Con questa circolare, il Ministero della Salute risponde a quesiti posti dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia, fornendo chiarimenti sulla normativa in materia di certificazione sanitaria per l’esercizio delle attività sportive. Viene innanzitutto ribadita l’abrogazione dell’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria. Per quanto concerne l’attività sportiva non agonistica, il Ministero precisa che è rinviata “(…) alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l’elettrocardiogramma”. Da ultimo, si afferma che “(…) per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ‘gran fondo’, nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013”.

– Decreto del Ministero della Salute dell’ 8 agosto 2014. Con questo decreto il Ministero della Salute fornisce le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” ribadendo, (nell’allegato 1), quanto affermato dall’art. 3 del DM 24 aprile 2013 (più sopra riportato) in merito alla “Definizione di attività sportiva non agonistica“, ai “Medici certificatori” e alla “Periodicità dei controlli e validità del certificato medico“. Per quanto riguarda, invece, gli “Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti”, a proposito dell’elettrocardiogramma precisa che deve essere effettuato “(…) a riposo, debitamente refertato, (…) almeno una volta nella vita (…)”. Inoltre sono obbligatori “un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare” e “un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare”. In caso di evidenze cliniche e/o diagnostiche, il medico “(…) si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”. Quindi, almeno una volta nella vita, prima di intraprendere un’attività definibile come “sportiva non agonistica”, tutti devono effettuare un elettrocardiogramma a riposo (salvo i casi, sopra riportati, che richiedono accertamenti maggiori) e la data dell’elettrocardiogramma deve essere indicata nel “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico”, di cui il decreto presenta il modello nell’allegato 2.

Concludendo?

Per concludere, dall’esame della normativa attualmente vigente si ricava l’obbligo della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva per le discipline la cui pratica è organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. In quei contesti (che, per brevità, indicheremo come “circuito CONI”) la qualificazione agonistica o non agonistica (con necessità di specifici e diversi certificati di idoneità) è “(…) demandata alle federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti” (art. 1 – secondo comma del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982). Nessun obbligo di certificazione sussiste, invece, per l’attività ludico motoria (art. 42-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e Circolare del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013), attività definita come “(…) praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona (…)” (art. 2 – comma 1 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013). E’ quindi discriminante il “contesto” in cui l’attività è praticata? Sì (e dello stesso parere è l’Ordine dei Medici di Firenze: per leggere la loro dettagliata disquisizione sull’attività sportiva, clicca “qui”): è, per esempio, attività ludico motoria “fare fitness in palestra (…) al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive. Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali, allora si ricade nell’attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell’impegno psico-fisico richiesto” (dal sito dell’Ordine dei Medici di Firenze). Ma dal “contesto” scaturisce una diversa finalizzazione della pratica che giustifica la differenza negli obblighi di certificazione: chi svolge attività all’interno del “circuito CONI”, sarà inserito in un sistema di “gare o competizioni”, o comunque di ricerca di prestazioni sportive di livello, mentre chi pratica all’interno di circuiti diversi (palestre non affiliate al CONI, associazioni culturali, etc.) avrà l’obiettivo esclusivo di “raggiungere e mantenere il benessere psico-fisico” (come previsto dall’art. 2 – comma 1 del DM 24/04/13) e nulla più. Diverso sarà, evidentemente, l’impegno cardiovascolare….

Quindi, tornando al Qigong e considerando quanto detto più sopra, sia gli insegnanti che i discenti dovranno munirsi di una certificazione di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica (o agonistica: sono, ahimè, ormai sempre più diffuse le “gare di forme di Qigong”, attività molto “lontane” dal mio modo di concepire questa Disciplina!) se praticano in palestre affiliate al CONI, mentre in caso contrario non saranno assoggettati a tale obbligo.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

 

 

 

Discipline Bio Naturali: la Regione Umbria approva una legge specifica. Qualche confronto con la legge della Regione Lombardia n. 2/2005.

Il 7 novembre 2014 l’Assemblea Legislativa della Regione Umbria ha approvato la Legge Regionale n. 19, dal titolo: “Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali” (pubblicata sul “Bollettino Ufficiale della Regione Umbria” del 12 novembre 2014). Gli scopi, già espressi nel titolo, sono ribaditi all’art. 1 (sottotitolato: “Finalità”), che dichiara che “La Regione valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell’offerta e dei relativi servizi”. Se confrontiamo questo articolo con l’art. 1 – comma 1, della Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005, n. 2 (“Norme in materia di discipline bio naturali”) che recita “La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano”, notiamo subito che i testi sono quasi sovrapponibili: in entrambi i casi l’intento è quello di “valorizzare” e di “qualificare l’offerta”, con l’aggiunta, nella Legge Umbra, della promozione del “coordinamento tra gli operatori”.

All’art. 2 le Discipline Bionaturali vengono definite come(…) le attività e le pratiche (…) che hanno come finalità il mantenimento o il recupero dello stato di benessere della persona per il miglioramento della sua qualità di vita. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”: l’articolo è quasi identico al secondo comma dell’art. 1 della legge lombarda sopracitata e l’affermazione che le DBN non “hanno carattere di prestazione sanitaria” sgombera ogni dubbio sul fatto che ci si muove in un ambito non disciplinato dallo Stato. L’art. 2 sottolinea che le discipline bionaturali sono “(…) individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto (…)”, riconducendo quindi al livello politico un, a mio parere giusto, compito di controllo e di decisione finale sulle proposte delComitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali”, che è previsto dall’art. 6.

Nell’art. 3, che istituisce l’elenco regionale (presso unastruttura competente della Giunta regionale”) degli enti che offrono formazione nelle discipline bionaturali, si riporta cheNell’elenco sono iscritti i soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta regionale, con proprio atto, su proposta del Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali previsto dall’articolo 6.”: il ruolo della Giunta regionale è, anche qui, ben chiaro. In sede di “prima applicazione”, possono presentare domanda di iscrizione i soggetti che svolgono attività nelle DBN da almeno 5 anni.

L’art. 4 parla di “reti del benessere” tra operatori, promosse dalla Regione attraverso la costituzione di associazioni professionali (qualcosa di simile a quanto disposto dalla Legge Regionale Lombarda all’art. 7), precisando che tali associazioni professionali devono essere costituite ai sensi della legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate): è chiaro, quindi, che non ci si vuole sostituire alla legge nazionale sulle “libere professioni”, ma si percorre una via di ulteriore valorizzazione di alcune professioni, quelle relative alle DBN, evidentemente riconoscendone l’importante ruolo sociale.

L’art. 5 è dedicato all’istituzione (presso una struttura competente della Giunta regionale”) dell’elenco regionale ricognitivo degli operatori in discipline bionaturali. E’ alla struttura regionale competente che vanno indirizzate le domande di iscrizione e è la struttura stessa che verifica “il possesso dei requisiti dichiarati” e che “definisce le modalità, le procedure e la documentazione da presentare”, sentito il Comitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali”. Sembrerebbe, quindi, che ilComitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturalidisponga di meno “poteri” rispetto al “Comitato Tecnico Scientifico” previsto dalla Legge Regionale Lombarda (art. 4 – comma 1, con compiti specificati al comma 3) Quest’ultimo, infatti, direttamentevaluta le domande di iscrizionesia degli operatori, sia degli enti di formazione (si veda l’art. 4 – comma 3, lettera d) e direttamenteelabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione(si veda l’art. 4 – comma 3, lettera b) .

L’art. 6 è dedicato proprio alComitato tecnico per la valorizzazione delle discipline bionaturali”, che non è composto, come previsto dalla Legge Regionale Lombarda, da un rappresentante per ogni associazione di operatori e da uno per ogni ente di formazione (in entrambi i casi che svolgono attività da almeno un anno), ma ha una composizione molto articolata e è presiedutodall’assessore regionale competente, o suo delegato”. Ne fanno parte pure due dirigenti regionali (o loro delegati): quello della struttura competente in materia di welfare e quella della struttura competente in materia di formazione professionale. Componenti sono anche un rappresentate delle associazioni dei consumatori, i rappresentati delle “reti del benessere” e i rappresentati degli enti di formazione per operatori in discipline bionaturali, nazionali o locali, che operano almeno da due anni. Le funzioni del Comitato sono “consultive nei confronti della Giunta regionale”. Unica funzione autonomamente esercitata è l’individuazione diregole di comportamento uniformi che devono essere rispettate dai soggetti iscritti nell’elenco previsto dall’art. 3(cioè dai soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali). Sempre l’art. 6, al comma 4, stabilisce che le stesse modalità di funzionamento del comitato e i soggetti che designeranno i componenti provenienti dalle reti del benesseresono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto”. 

L’art. 7 prevede che la Giunta regionale presenti una relazione, ogni due anni, sullo stato di attuazione della legge ad unacompetente Commissione consiliare permanente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria”, mentre l’art. 8 dichiara che l’attuazione della legge non deve implicarenuovi e maggiori oneri per la finanza regionale”.

Quindi le finalità della Legge dell’Umbria n. 19/2014 e la definizione, ivi contenuta, di “discipline bionaturali” sono, a mio parere, sostanzialmente analoghe a quelle della Legge Regionale Lombarda n. 2/2005, ma la prima prevede un ruolo più attivo della Giunta regionale e minori poteri decisionali del “comitato”, comitato composto, inoltre, anche da un rappresentate politico e due dirigenti della Regione, nonché da un rappresentate delle associazioni dei consumatori.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com