Ci vuole il Certificato Medico per praticare Qigong?

Chi ama il Qigong sa benissimo che è una Disciplina Energetica, un’Arte, comunque qualcosa di ben diverso da una “ginnastica”. Certo, però, il corpo è coinvolto nella pratica di alcuni esercizi che caratterizzano il “lavoro con il Qi” e, quindi, è doveroso chiedersi se il praticante, l’insegnante e i discenti debbano o meno munirsi di un “certificato medico di idoneità all’attività sportiva”.

Occorre innanzitutto considerare quali sono le norme che, in Italia, disciplinano lo sport nell’ottica della tutela sanitaria, nonché quali tipologie di attività e quali certificazioni tali norme prevedano.

– Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Si tratta di un Decreto del Ministero della Sanità (a quei tempi si chiamava così, non, come adesso, “Ministero della Salute”) che ha per oggetto, esclusivamente, l’attività sportiva agonistica (si intitola, infatti, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”). Tale attività non è definita dal Decreto stesso, che si limita a dichiarare, al secondo comma dell’art. 1, che “La qualificazione agonistica a chi svolge attività sportiva è demandata alle federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti”. Il terzo comma dello stesso articolo aggiunge che agli stessi controlli devono sottoporsi “(…) i partecipanti ai Giochi della Gioventù per accedere alle fasi nazionali”. Ma di che controlli si tratta? Sono indicati al primo comma come controlli periodici “(…) dell’idoneità specifica allo sport che intendono svolgere o svolgono”, e la loro finalità è la “(…) tutela della salute (…)”. Chi rilascia i certificati di idoneità? I “(…) medici della Federazione medico-sportiva italiana (…)” e il “personale delle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni di intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministero della sanità” (ultimo comma dell’art. 5 del DL n. 633/79, convertito nella legge n. 33/80, richiamato dall’art. 2 del DM sopra indicato). L’atleta a quali accertamenti deve, in concreto, sottoporsi? A numerose valutazioni, dettagliatamente indicate negli allegati A e B al DM citato; in particolare, oltre alla visita, è prevista una valutazione clinica della tolleranza allo sforzo fisico effettuata, nel corso dell’esame E.C.G. (elettrocardiogramma), mediante IRI (indice di recupero immediato) e il medico ha facoltà di richiedere “(…) ulteriori esami specialistici e strumentali su motivato sospetto clinico”.

– Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Si tratta di un Decreto del Ministero della Salute che ha per oggetto l’attività sportiva non agonistica e amatoriale (si intitola, infatti, “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”). Questo decreto ha abrogato il DM del 28 febbraio 1983 (che disciplinava solo l’attività sportiva non agonistica) e ha introdotto anche una nuova tipologia di attività, l’attività amatoriale, che è definita dall’art. 2 – comma 1. Vi si legge: “(…) è definita attività amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”. Il secondo comma prevedeva (come vedremo più oltre, ora non più) l’obbligatorietà di “(…) controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria (…)”. Esentati dalla certificazione erano coloro che svolgevano attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato e autorizzato; chi svolgeva attività, anche in contesti autorizzati e organizzati, occasionale, con scopo prevalentemente ricreativo; alcune tipologie di attività con “ridotto impegno cardiovascolare”, quali, per citarne alcune, il golf, il biliardo, la ginnastica per anziani, nonché “i praticanti di attività prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili”.

L’attività sportiva non agonistica è, invece, definita dall’art. 3 come le attività “(…) praticate dai seguenti soggetti: a. gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b. coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c. coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale”. Per questi soggetti è previsto l’obbligo di un controllo medico annuale che determini l’idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione “è rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito (…)”. Sempre l’art. 3 prosegue affermando l’obbligatorietà (poi sostituita dalla possibilità, su discrezione del medico, e poi di nuovo dalla obbligatorietà, come vedremo più avanti, ma in casi specifici), tra l’altro, di un elettrocardiogramma a riposo.

L’art. 4 definisce, poi, una particolare categoria di attività, quelle di “particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate, o da Enti di promozione sportiva”, “(…) quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe (…)”, per le quali il controllo medico deve comprendere “(…) la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi”. Il certificato è rilasciato dai medici già sopra indicati, su apposito modello predefinito.

Art. 42-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013. Questo articolo, inserito nel cosiddetto “decreto del fare”, ha abrogato l’obbligo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria. Il testo integrale del primo comma dell’art. 42-bis, risultante dall’approvazione dell’emendamento al “Decreto Balduzzi”, è il seguente: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013”.

– Circolare del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013. Con questa circolare, il Ministero della Salute risponde a quesiti posti dalla Federazione Italiana Medici di Famiglia, fornendo chiarimenti sulla normativa in materia di certificazione sanitaria per l’esercizio delle attività sportive. Viene innanzitutto ribadita l’abrogazione dell’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria. Per quanto concerne l’attività sportiva non agonistica, il Ministero precisa che è rinviata “(…) alla discrezionalità tecnica del medico certificatore la necessità o meno di prescrivere ulteriori esami clinici, come l’elettrocardiogramma”. Da ultimo, si afferma che “(…) per quanto attiene alla certificazione relativa alle attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare ‘gran fondo’, nulla sembra essere stato modificato rispetto alla disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto ministeriale del 24 aprile 2013”.

– Decreto del Ministero della Salute dell’ 8 agosto 2014. Con questo decreto il Ministero della Salute fornisce le “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica” ribadendo, (nell’allegato 1), quanto affermato dall’art. 3 del DM 24 aprile 2013 (più sopra riportato) in merito alla “Definizione di attività sportiva non agonistica“, ai “Medici certificatori” e alla “Periodicità dei controlli e validità del certificato medico“. Per quanto riguarda, invece, gli “Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti”, a proposito dell’elettrocardiogramma precisa che deve essere effettuato “(…) a riposo, debitamente refertato, (…) almeno una volta nella vita (…)”. Inoltre sono obbligatori “un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare” e “un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare”. In caso di evidenze cliniche e/o diagnostiche, il medico “(…) si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca”. Quindi, almeno una volta nella vita, prima di intraprendere un’attività definibile come “sportiva non agonistica”, tutti devono effettuare un elettrocardiogramma a riposo (salvo i casi, sopra riportati, che richiedono accertamenti maggiori) e la data dell’elettrocardiogramma deve essere indicata nel “Certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico”, di cui il decreto presenta il modello nell’allegato 2.

Concludendo?

Per concludere, dall’esame della normativa attualmente vigente si ricava l’obbligo della certificazione medica di idoneità all’attività sportiva per le discipline la cui pratica è organizzata dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. In quei contesti (che, per brevità, indicheremo come “circuito CONI”) la qualificazione agonistica o non agonistica (con necessità di specifici e diversi certificati di idoneità) è “(…) demandata alle federazioni Sportive Nazionali o agli enti sportivi riconosciuti” (art. 1 – secondo comma del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982). Nessun obbligo di certificazione sussiste, invece, per l’attività ludico motoria (art. 42-bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013 e Circolare del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013), attività definita come “(…) praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona (…)” (art. 2 – comma 1 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013). E’ quindi discriminante il “contesto” in cui l’attività è praticata? Sì (e dello stesso parere è l’Ordine dei Medici di Firenze: per leggere la loro dettagliata disquisizione sull’attività sportiva, clicca “qui”): è, per esempio, attività ludico motoria “fare fitness in palestra (…) al di fuori di ogni contesto di gare o competizioni promosse da società sportive. Se invece queste stesse attività sono praticate da soggetti che le svolgono presso società sportive affiliate alle rispettive Federazioni nazionali, allora si ricade nell’attività sportiva vera e propria che può essere di tipo agonistico o non agonistico a seconda dell’impegno psico-fisico richiesto” (dal sito dell’Ordine dei Medici di Firenze). Ma dal “contesto” scaturisce una diversa finalizzazione della pratica che giustifica la differenza negli obblighi di certificazione: chi svolge attività all’interno del “circuito CONI”, sarà inserito in un sistema di “gare o competizioni”, o comunque di ricerca di prestazioni sportive di livello, mentre chi pratica all’interno di circuiti diversi (palestre non affiliate al CONI, associazioni culturali, etc.) avrà l’obiettivo esclusivo di “raggiungere e mantenere il benessere psico-fisico” (come previsto dall’art. 2 – comma 1 del DM 24/04/13) e nulla più. Diverso sarà, evidentemente, l’impegno cardiovascolare….

Quindi, tornando al Qigong e considerando quanto detto più sopra, sia gli insegnanti che i discenti dovranno munirsi di una certificazione di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica (o agonistica: sono, ahimè, ormai sempre più diffuse le “gare di forme di Qigong”, attività molto “lontane” dal mio modo di concepire questa Disciplina!) se praticano in palestre affiliate al CONI, mentre in caso contrario non saranno assoggettati a tale obbligo.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

 

 

 

Autore: studiomalnati

Counseling e Coaching, con Specializzazione in Discipline Orientali, Olistiche, Bio Naturali e Naturopatiche (Libere Professioni ai sensi della Legge n. 4/2013), nonché Massoterapia e Idroterapia - MCB (Arti Sanitarie Ausiliarie ai sensi della Legge n. 1264/1927) - P.IVA: 03395340122.

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