Discipline Bio Naturali: la Legge della Provincia Autonoma di Trento del 16 aprile 2013.

Abbiamo già parlato delle leggi sulle Discipline Bio Naturali, approvate nel 2005, della Regione Lombardia e della Regione Toscana (si veda, in questo stesso sito, l’articolo: “Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali: il caso della Regione Lombardia”) e della legge analoga, approvata quest’anno, della Regione Umbria (si legga: “Discipline Bio Naturali: la Regione Umbria approva una legge specifica. Qualche confronto con la legge della Regione Lombardia n. 2/2005“); facciamo ora qualche cenno sulla legge della Provincia Autonoma di Trento, del 16 aprile 2013, dal titolo: “Norme in materia di discipline bionaturali”.

Si tratta del testo unificato di 4 diversi disegni di legge, presentati sullo stesso argomento, testo che, all’art. 1 (sottotitolato: “Finalità”) recita: “La Provincia valorizza le discipline bionaturali, favorendo il coordinamento tra gli operatori e promuovendo la qualificazione dell’offerta dei relativi servizi”. Se sostituiamo “Regione” con “Provincia”, abbiamo lo stesso identico art. 1 (compresa la sottotitolazione), adottato il 7 novembre 2014 dalla Regione Umbria. Come già sottolineato in un nostro scritto precedente (a proposito della legge umbra), rispetto all’art. 1 – comma 1, della Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 abbiamo in più l’intento di favorire “il coordinamento degli operatori”, ma analoghi sono gli obiettivi di ‘valorizzazione delle discipline bionaturali’ e di ‘qualificazione dell’offerta’.

L’art. 2 definisce le discipline bionaturali come “(…) le attività e le pratiche che hanno come finalità il mantenimento dello stato di benessere della persona. Tali pratiche, che non hanno carattere di prestazione sanitaria, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo con metodi ed elementi naturali la cui efficacia sia verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate”. Si tratta di un articolo sostanzialmente analogo all’art. 1 – secondo comma, della Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 e all’art. 2 della Legge Regionale Umbra n. 19/2014, e, come nei due testi sopra citati, anche qui si sottolinea che le pratiche “non hanno carattere di prestazione sanitaria”, sgomberando ogni dubbio sul fatto che ci si muove in un ambito non disciplinato dallo Stato. L’art. 2 della legge della Provincia Autonoma di Trento, però, parla solo di “mantenimento dello stato di benessere” e non di “recupero”: a nostro avviso ciò consente di distinguere ancora meglio le attività in DBN da altre tipologie di offerta di servizi e rappresenta un punto di forza del testo.

L’art. 3 istituisce l’”Elenco provinciale dei soggetti che offrono formazione nelle discipline bionaturali”, elenco al quale sono iscritti i “(…) soggetti in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi individuati dalla Giunta provinciale su proposta del tavolo provinciale delle discipline bionatuali (…)”. Qui non si parla, come nella legge lombarda, di ‘Registri’, ma di “Elenchi”, termine adottato in seguito anche dalla Regione Umbria.

L’art. 4 riguarda le ‘Reti del benessere’ che possono essere costituite dagli operatori in discipline bionaturali “(…) riunendosi in associazioni professionali ai sensi dell’art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate)”: si punta, quindi, come nella legge delle Regione Umbria, a raccordarsi con la legge nazionale sulle ‘libere professioni’, evitando di entrare in contrasto con essa.

L’art. 5 è dedicato al “Tavolo provinciale delle discipline bionaturali”, Tavolo che è “(…) nominato dalla Giunta provinciale, dura in carica 5 anni ed è composto (…)”: dall’assessore provinciale competente in materia (o suo delegato); da un rappresentate di ogni associazione professionale di operatori in DBN; da un rappresentante di ogni soggetto che offre formazione in DBN e è iscritto nell’elenco sopra citato; da due dirigenti della struttura provinciale (o loro delegati) competenti, rispettivamente, in materia di ‘welfare e sanità’ e in materia di ‘formazione professionale’; da un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Tale ‘Tavolo’ ha funzioni solo consultive e in particolare: propone alla Giunta gli standard qualitativi e i requisiti organizzativi necessari per potersi iscrivere nell’elenco sopra citato; individua regole di comportamento uniformi che gli iscritti all’elenco devono rispettare; propone iniziative volte a valorizzare l’offerta delle prestazioni e a informare e educare la cittadinanza sulle DBN.

La legge termina con l’art. 6, relativo alle disposizioni finanziarie a eventuale copertura di interventi straordinari per la qualificazione e innovazione delle professioni (ex art. 10 della legge provinciale n. 10/2012) cui possono accedere anche gli operatori in DBN, come previsto dall’art. 4 – comma 3.

Quindi anche in questo testo legislativo, come in quello della Regione Umbria, notiamo l’intento di “raccordarsi” con la legge nazionale n. 4/2013 e una composizione del ‘Tavolo’ (chiamato ‘Comitato’ sia dalla legge umbra, sia dalla legge lombarda) in cui è prevista la presenza della componente tecnica (i dirigenti di struttura sopra menzionati), della componente politica (l’assessore competente in materia) e della rappresentanza delle associazioni dei consumatori, e non solo dei soggetti che offrono formazione in discipline bionaturali e delle loro associazioni professionali (come prevede, invece, la legge della Regione Lombardia n. 2/2005). L’enfasi posta sul “mantenimento dello stato di benessere”, tralasciando riferimenti al “recupero dello stato di benessere”, consente poi, a nostro avviso, di distinguere meglio le DBN dalle professioni sanitarie, e rappresenta un ulteriore punto di forza di questo testo legislativo.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

Autore: studiomalnati

Counseling e Coaching, con Specializzazione in Discipline Orientali, Olistiche, Bio Naturali e Naturopatiche (Libere Professioni ai sensi della Legge n. 4/2013), nonché Massoterapia e Idroterapia - MCB (Arti Sanitarie Ausiliarie ai sensi della Legge n. 1264/1927) - P.IVA: 03395340122.

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