Tuina per Bambini a Brescia, col M° Pietro Malnati.

Il M° Pietro Malnati terrà, sabato 16 e domenica 17 maggio 2015, un seminario sul “Tuina per Bambini“, presso l’Associazione Wuwei, a Brescia. Il corso, rivolto a operatori e a studenti di Tuina, alternerà momenti teorici ad esercitazioni pratiche e consentirà di acquisire le necessarie competenze di base per affrontare i disequilibri energetici più comuni in età infantile. Seguiranno altri stage di approfondimento.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Altre considerazioni sulla normativa regionale sulle Discipline Bio Naturali e sulla Legge n. 4/2013.

Abbiamo già parlato di alcune Leggi Regionali e delle Province Autonome sulle Discipline Bio Naturali e, in generale, della normativa applicabile a quel settore. In particolare abbiamo, brevemente, esaminato:

  1. La Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 (“Norme in materia di discipline bio naturali”) e la Legge Regionale Toscana n. 2/2005 (“Discipline del benessere e bio-naturali”): si veda, in questo sito, il nostro scritto “Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali: Il caso della Regione Lombardia”;
  2. La Legge Regionale Umbra n. 19/2014 (“Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali”): si veda “Discipline Bio Naturali: la Regione Umbria approva una legge specifica. Qualche confronto con la legge della Regione Lombardia n. 2/2005”;
  3. La Legge della Provincia Autonoma di Trento del 2013 (“Norme in materia di discipline bionaturali): si veda “Discipline Bio Naturali: la Legge della Provincia Autonoma di Trento del 16 aprile 2013”.

Si tratta, come già detto, di Leggi finalizzate alla “sola” valorizzazione dell’attività degli operatori (in discipline bio-naturali) e alla qualificazione dell’offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano, attività che hanno come obiettivo il mantenimento (alcune norme regionali aggiungono pure il “recupero”) del benessere della persona. Ricordiamo che stiamo parlando di “professioni libere”, che chiunque può esercitare, non essendo oggetto di regolamentazione statale. Proprio per questo, le norme citate ribadiscono che tali attività ‘non hanno carattere di prestazione sanitaria’: in materia sanitaria, infatti, delibera lo Stato con proprie leggi! Aggiungono, pure, che l’iscrizione nei registri (a volte chiamati “elenchi”) degli operatori in DBN non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività: si veda, come esempio, l’art. 2 della citata Legge Lombarda. L’istituzione di registri/elenchi di operatori (ma anche di enti di formazione in DBN) ha, quindi, solo lo scopo di informare il potenziale utente che chi vi compare ha una formazione di un certo tipo (cioè ha seguito un certo numero di ore di lezioni frontali, un certo numero di ore di tirocinio, etc.) e possiede specifiche competenze, oppure risponde a determinati requisiti (se ente di formazione). E gli operatori che non possono dimostrare di avere seguito un tale iter didattico? Potranno continuare a lavorare tranquillamente e, se lo vorranno, fare ugualmente domanda di inserimento nei registri/elenchi, se formatisi prima dell’approvazione delle leggi citate (e/o dei regolamenti attuativi delle stesse e dei conseguenti “profili e piani dell’offerta formativa” riferibili alle specifiche DBN da loro esercitate: dovrebbero, comunque, possedere conoscenze/competenze/abilità in linea con quanto stabilito dai citati “profili…”, cosa possibile solo con un monte ore di preparazione non troppo discordante da quello ivi indicato); potranno, inoltre, ricorrere alla “certificazione di competenze regionale”, attraverso “istituzioni formative accreditate (dalla Regione) al sistema di istruzione e formazione professionale”: questa possibilità è già attiva da tempo in Regione Lombardia. Si tratta di una possibilità, non di un obbligo: chiunque può, lo ribadiamo, esercitare una professione non specificamente regolamentata dallo Stato! E la legge nazionale del 14 gennaio 2013 n. 4, dal titolo “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, che cosa stabilisce? Tale legge, in attuazione del terzo comma dell’art. 117 della Costituzione (che stabilisce, nell’ultima modifica, che “/…/ nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione dello Stato”. Tra le materie di legislazione concorrente rientrano: “/…/ tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; /…/”), esordisce al primo comma dell’art. 1 affermando che “/…/  disciplina le professioni” (intellettuali) “non organizzate in ordini o collegi /…/”, per poi ribadire, al quarto comma che “L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica /…/”: non stupisce, perché la libertà dell’esercizio professionale è diretta conseguenza della natura di “professione non regolamentata” (o, se vogliamo, non organizzata in ordini o collegi…). Il secondo comma, sempre dell’art. 1, dichiara che la legge stessa non è applicabile alle “/…/ attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile/…/” nonché (riassumiamo) alle professioni sanitarie e a quelle artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative. L’art. 2229 del codice civile è proprio quello che sancisce che “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi /…/”. Ma in concreto che cosa impone la legge n. 4/2013? Impone, come si desume dal terzo comma dell’art. 1, che “Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 /…/” debba contraddistinguere “/…/ la propria attività, in ogni documento  e rapporto scritto con il  cliente,  con  l’espresso  riferimento,  quanto  alla disciplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge. L’inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo /…/”. In pratica il professionista “non organizzato in ordini e collegi” deve indicare, accanto alla denominazione dell’attività esercitata, una dicitura tipo: “libera professione ai sensi della legge n. 4/2013”. Il consumatore sarà così edotto sul fatto che tale professione è, appunto, libera e quindi esercitabile da chiunque (si presuppone che il consumatore conosca tale legge e comprenda il significato di quanto viene a lui comunicato: nutriamo qualche dubbio in proposito…). La legge n. 4/2013 conferisce, inoltre, interessanti compiti alle Associazioni Professionali. L’art. 2, dopo aver ribadito che tali Associazioni sono fondate “su base volontaria” (non esiste, quindi, nessun obbligo né di costituirle né di aderirvi!) aggiunge che hanno “/…/ il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti /…/”. Come per le già citate Leggi Regionali, anche qui ci troviamo di fronte ad una attività che è “solo” di valorizzazione delle competenze dei professionisti e di informazione al consumatore. In particolare, l’informazione all’utente può riguardare: “la formazione permanente dei propri iscritti”, il “codice di condotta” adottato ai sensi del codice del consumo, il tipo di “vigilanza sulla condotta degli associati” e “le sanzioni disciplinari” loro applicabili. Il consumatore viene garantito e tutelato anche “dalla attivazione di uno sportello di riferimento” e dal divieto di adottare “denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi”. L’elenco delle Associazioni Professionali che rispondono ai requisiti previsti dalla legge n. 4/2013 è pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel proprio sito internet (in realtà, a seconda degli “elementi informativi forniti”, ai sensi dell’art. 5, gli elenchi sono due: uno riguarda le Associazioni che rilasciano l’Attestato di qualità dei servizi, un altro riguarda le Associazioni che non rilasciano tale Attestato), Ministero che informa anche sulla “/…/ avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’art. 1”. L’eventuale adozione di una norma tecnica UNI rientra nella autoregolamentazione volontaria e nella qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini e collegi, e tale autoregolamentazione è promossa dalla legge n. 4/2013 indipendentemente dall’adesione, dei professionisti, ad Associazioni Professionali (si veda l’art. 6). All’elaborazione di tali norme tecniche relative alla propria attività collaborano, comunque, le Associazioni Professionali attraverso la partecipazione ai lavori degli organi tecnici o inviando propri contributi (si legga l’art. 9). Tornando alle Associazioni Professionali, l’art. 7 della legge citata disciplina le modalità e i contenuti delle attestazioni che possono essere rilasciate ai propri iscritti. Tali attestazioni sono adottate sotto responsabilità del legale rappresentante (che rispondo anche per i contenuti presenti nel sito web associativo: in caso di false attestazioni/informazioni si avrà una violazione dell’art. 27 del Codice del Consumo) e sono finalizzate alla tutela del consumatore e alla garanzia della trasparenza del mercato dei servizi professionali. I contenuti sono così riassumibili: regolare iscrizione del professionista; requisiti richiesti per aderire all’associazione; standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti devono rispettare nell’esercizio della loro attività; adozione o meno dello sportello di riferimento per l’utente; eventuale possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale; eventuale possesso di una certificazione, rilasciata da un ente accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI. Sempre l’art. 7, al secondo comma, ribadisce che “Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale”: è evidente, trovandoci (lo sottolineiamo ancora) nell’ambito di professioni “libere”, in quanto non “organizzate in ordini e collegi”! Tornando alle norme tecniche UNI, ci viene spontanea l’osservazione che, essendo la loro pubblicazione disponibile solo a pagamento, il loro significato informativo/conoscitivo nei confronti dei consumatori è da ciò ostacolato. Inoltre dubitiamo che la maggior parte dei consumatori conosca che cosa sia una norma tecnica UNI…. Comunque la legge n. 4/2013 sottolinea, come già detto, che su tale strumento “/…/ si basa la qualificazione della prestazione professionale /…/” dei soggetti che esercitano le professioni non organizzate in ordini e collegi (art. 6, secondo comma), e su questo possiamo concordare. Se le “competenze tecnico/professionali”, le “abilità” e le “conoscenze” indicate nelle norme tecniche riguardano ambiti riservati “/…/alle professioni regolamentate, alle professioni sanitarie e a quelle artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinate da specifiche normative /…/” (art. 2229 del codice civile), non potranno, evidentemente, essere applicate alle professioni libere. Ad esempio, la norma tecnica UNI 11492 del 6 giugno 2013, relativa agli Osteopati, riguarda una professione che è, a detta del Ministero della Salute (come ribadito in risposta all’interrogazione parlamentare dell’On. Paola Binetti del 12.03.2014) attività riservata alle professioni sanitarie e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato”. Non si è, quindi, nell’ambito delle Discipline Bio Naturali, bensì delle professioni sanitarie (almeno questo è, attualmente, desumibile dalla citata opinione del Ministero della Salute). Analogamente va detto a proposito dell’Agopuntura, della Fitoterapia e dell’Omeopatia: la “Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano” ha approvato, il 7 febbraio 2013, un accordo, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 281/1997, che all’art. 1 comma 3 afferma che “L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia costituiscono atto sanitario e sono oggetto di attività riservata perché di esclusiva competenza e responsabilità professionale del medico chirurgo, dell’odontoiatra professionale, del medico veterinario e del farmacista, ciascuno per le rispettive competenze”, aggiungendo al comma 4 che L’Agopuntura, la Fitoterapia e l’Omeopatia sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione”. Da tale accordo si ricava, anche in questo caso, che l’operatore che non ha i titoli indicati non potrà definirsi “bio naturale” e operare sostenendo di promuovere unicamente il benessere e la vitalità dell’utente (salvo eventuali interventi legislativi futuri sostanzialmente diversi). Per meglio chiarire i contenuti della Legge 4/2013 riportiamo, di seguito, un collegamento al sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal sito del MISE: “Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi – Domande frequenti (FAQ)“. Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com P.S.: chi ritenesse i contenuti e le osservazioni sopra riportati non precisi o corretti, è invitato a inviarmi una mail all’indirizzo “pietro.malnati@gmail.com”, precisando il motivo della contestazione e sarò pronto, se riterrò la contestazione stessa fondata, a modificare immediatamente l’articolo.

E’ passato ormai un anno dall’apertura del mio sito “www.studiomalnati.wordpress.com”!

Circa un anno fa, e precisamente il 23 marzo 2014, aprii questo sito, dedicato alla mia attività professionale nelle discipline orientali, olistiche e bionaturali. Una ventina di giorni più tardi pubblicai il mio primo “articolo” e, successivamente, una cinquantina di contributi su vari argomenti. Da allora, le visualizzazioni complessive dei contenuti del sito sono state più di 120.000!

Oltre che dall’Italia, le “statistiche di WordPress.com” hanno registrato “contatti” anche da: Svizzera, Germania, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Francia, Sudafrica, San Marino, Ucraina, Finlandia, Tailandia, Canada, Messico, Giappone, Argentina, Islanda, Svezia, Grecia, Nuova Caledonia, India, Federazione Russa, Slovacchia, Portogallo, Irlanda, Cile, Austria, Israele, Australia, Polonia, Belgio, Senegal, Venezuela, Repubblica Ceca, Azerbaigian, Singapore e RAS di Hong Kong!

Spero che i lettori continuino ad essere numerosi e mi aspetto commenti e confronti sui temi proposti.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Qigong a Seriate (Bergamo), col M° Pietro Malnati.

Il M° Pietro Malnati terrà, sabato 21 e domenica 22 marzo 2015, uno stage di “Qigong” (Yangsheng Zhuang e Yangsheng Daoyin), presso la Scuola EST per Counselor e Operatori Olistici, a Seriate (Bergamo). L’incontro sarà condotto assieme a Darshana Elena Scola, responsabile della Scuola EST, che guiderà momenti di Meditazione sia statica sia dinamica.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Reiki a Varese: ecco le nuove date dei Seminari col M° Pietro Malnati.

Il M° Pietro Malnati terrà dei nuovi Seminari di Reiki a Varese, nei mesi di aprile e maggio 2015. Più precisamente, sabato 11 (dalle ore 14 alle ore 18) e domenica 12 (dalle ore 10 alle ore 18) aprile, è in programma un Seminario Reiki di Primo Livello, mentre sabato 2 (dalle ore 10 alle ore 18) e domenica 3 (dalle ore 10 alle ore 18) maggio,  è calendarizzato, invece, un Seminario Reiki di Secondo Livello. Gli interessati sono invitati ad iscriversi, telefonando o inviando una mail agli indirizzi sotto rimportati, entro il mercoledì precedente le date indicate.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Qigong a Varese: presentazione di un nuovo corso col M° Pietro Malnati.

Venerdì 13 marzo 2015, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, il M° Pietro Malnati presenterà la Disciplina Energetica Cinese “Qigong“, presso la “Bagatella” di Varese, via Speroni 12. Seguirà un corso, nella stessa sede e con lo stesso orario, a partire da venerdì 20 marzo, di 12 incontri.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Altre considerazioni sullo Yiquan.

Abbiamo più volte sottolineato il fatto che lo Yiquan (, da Yì – significato, senso, intenzione e – Quán – pugno, pugilato – quindi “il pugilato dell’intenzione”) venne creato dal Maestro Wang Xiangzhai (王薌) perché si accorse che i Taolu (, da Tào – serie, set – e Lù – strada, tragitto, viaggio, linee –, quindi “serie di linee”, da intendersi come “serie di percorsi da seguire nell’esecuzione di specifiche tecniche”; la traduzione più frequente è quella di “forme”), assai diffusi nelle arti marziali cinesi, allora come oggi, allontanavano i praticanti dall’acquisizione sia di tecniche di difesa personale realmente efficaci, sia di strumenti idonei ad aumentare la loro vitalità.

Che cosa sono, in concreto, i “Taolu”? Sono sequenze concatenate di movimenti, che ripropongono le movenze di animali (con lo scopo di introiettarne le abilità: è evidente che, date le differenze anatomico-fisiologiche con l’uomo, una metodologia di allenamento così impostata è discutibile) e/o gestualità particolari (“reggere il liuto con le mani”, “disperdere le nuvole”, etc.). Wang sosteneva che, partendo da una tradizione che prevedeva Taolu brevi (composti, cioè, da pochi movimenti), taluni “maestri” erano giunti ad aumentarne in modo esponenziale le “posture”, alcune delle quali potevano addirittura essere dannose (si legga, in proposito: “Wang Xiangzhai – Yiquan – Luni Editrice, pagg. 59, 69 e 79”, anche in riferimento al Taijiquan proposto da certi insegnanti del suo tempo).

Per Wang i movimenti degli animali dovevano sì essere studiati in profondità, ma solo per coglierne l’essenza: si trattava di una metafora, non della prescrizione di una imitazione pedissequa! Si doveva essere ‘simbolicamente’ come “un drago in agguato” o “un’aquila che avvista una preda” e lo stesso valeva per espressioni come “muoversi come un gatto” o “contorcersi come un serpente”: non era certo necessario passare anni a decodificare/ricodificare e applicare le movenze di felini e rettili (si leggano le parole autentiche del Maestro in: “Wang Xiangzhai – Yiquan – Luni Editrice, pag. 35”).

Discorso analogo va fatto con riferimento alla teoria del Wuxing (, da Wŭ – cinque – e Xíng – procedere, percorrere –, quindi “cinque movimenti”, anche se la traduzione prevalente è “cinque elementi”): Wang credeva in quella teoria, ma era consapevole della sua inapplicabilità in ambito marziale. I “cicli di generazione e di controllo” non hanno nulla a che vedere con i principi del pugilato e non si può utilizzare le tecniche di combattimento pensando che una dà origine ad un’altra o è utile ad inibirne un’altra ancora: semplicemente, in una situazione concreta di confronto con un avversario, non si ha il tempo per farlo (si legga, nel testo già citato, pag. 42). Lo Wuxing deve essere concepito, in ambito marziale, metaforicamente e le “forze degli elementi” vanno applicate in modo sincretistico (ibidem, pag. 43).

Indichiamo, di seguito, la relazione tra “animali e cinque movimenti” e affianchiamo le “visualizzazioni dinamiche” proposte nello Yiquan (N.B.: tali visualizzazioni possono variare da scuola a scuola, quindi elencheremo le più diffuse), svincolate dalla teoria del Wuxing: il lavoro da imitativo diventa centrato sulla qualità del gesto, cioè sull’acquisizione di competenze nell’utilizzo sinergico delle diverse catene cinetiche del corpo, che è tutto coinvolto nell’azione! Non dimentichiamo che lo Yiquan è sì Qigong (, da Qì – energia vitale, pneuma – e Gōng – abilità –, quindi “abilità nell’uso dell’energia”), ma principalmente Wushu (, da Wŭ – militare, marziale – e Shù – tecnica, arte, metodo, tattica –, quindi “arte marziale”): attraverso di esso possiamo aumentare il benessere e la vitalità, ma dobbiamo anche imparare ad utilizzare il corpo, in modo efficiente ed efficace, a scopo difensivo!

  • Scimmia – Legno – visualizzare una grande “molla”, a destra e sinistra, e comprimerla con entrambe le mani (abbinare la camminata in avanti e indietro);
  • Gru – Fuoco – mantenere le braccia aperte lateralmente, con i palmi rivolti verso il basso, e immaginare di essere immersi nell’acqua sino alla vita e di “controllare” due palle galleggianti sotto le mani (abbinare la camminata in avanti e indietro; mani e braccia si muovono, armonicamente, lievemente verso l’alto e verso il basso, mentre “si fa forza” sulle palle per “aiutarsi” durante l’incedere);
  • Orso – Terra – alternare il pugno diretto destro e sinistro, col dorso delle mani mantenuto verso l’alto o a 45° verso l’esterno, e visualizzare elastici che “legano i polsi”, entrambi coinvolti nel movimento: uno avanza e l’altro arretra lievemente (abbinare la camminata in avanti e indietro);
  • Tigre – Metallo – immaginare di immergere una palla nell’acqua e poi, “dopo che è diventata di piombo”, di estrarla (ripetere il movimento più volte, abbinando la camminata in avanti e indietro);
  • Serpente – Acqua – avanzare con la gamba destra (lo spostamento dovrebbe essere lungo, in modo da appoggiare a terra prima il tallone e dopo la punta del piede; si può procedere, però, anche con un passo più corto) e colpire con il pugno diretto destro, col dorso delle mani mantenuto verso l’esterno; contemporaneamente immaginare di “tendere un arco” (procedere in avanti e indietro e cambiare, di tanto in tanto, la gamba che avanza e la mano che colpisce. N.B.: si tratta della tecnica di “avanzare e indietreggiare”, non di una “camminata”).

Abbiamo già scritto nell’articolo “Yiquan-Dachengquan, tra tradizione ed innovazione”, che Wang innovò restando fedele alla tradizione. Infatti lo studio ripetitivo dei Taolu “lunghi”, che portò al deterioramento qualitativo delle arti marziali cinesi, si diffuse solo sulla spinta degli imperatori dei regni di Kangxi e Yongzheng, della dinastia Qing (1662 – 1735), i quali, temendo che la pratica del Wushu minasse la stabilità del loro potere, ostacolarono le arti tradizionali e favorirono gli stili che proponevano, appunto, inutili forme codificate (si legga, in proposito: “Wang Xiangzhai – Yiquan – Luni Editrice, pag. 67”). Per Wang alcuni “maestri” suoi contemporanei erano consapevoli che le arti marziali erano completamente allo sbando, ma continuavano ad insegnare i propri stili “per soldi” e/o perché “si vergognavano ad imparare da altri” (ibidem, pag. 67). Invece lui seppe andare oltre (o almeno ci provò), ricercando la vera essenza della scienza del combattimento.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

 

 

Prossimi appuntamenti col M° Pietro Malnati.

I prossimi appuntamenti col M° Pietro Malnati sono i seguenti:

– venerdì 20 febbraio 2015, dalle ore 17 alle ore 18.30, corso di Qigong presso l’Oratorio di Morosolo (Casciago), in collaborazione con l’Associazione Anni Verdi: alla prima lezione è possibile partecipare liberamente, senza impegno di iscrizione;

– sabato 21 (dalle ore 14 alle ore 18) e domenica 22 (dalle ore 10 alle ore 18) febbraio 2015, seminario Reiki di Primo Livello a Varese, presso Servizi Salute Belforte S.R.L.: per partecipare è necessario iscriversi, telefonando o inviando una mail agli indirizzi sotto rimportati.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Altre considerazioni sullo Yangsheng Zhuang.

In questo sito parlammo, tempo fa, di Yangsheng Zhuang (da Yang – nutrire, allevare, sostenere –, Sheng – vita – e Zhuang – palo, piolo –, traducibile dunque come “palo per nutrire la vita”) in un articolo dal titolo: “Yangsheng Zhuang: le posture per ‘nutrire la vita’”. In particolare sottolineammo il fatto che si tratta si posture derivanti dallo Zhanzhuang (da Zhan – stare in piedi – e Zhuang – palo, piolo –, quindi “stare in piedi come un palo”, espressione che indica una postura statica) delle Arti Marziali Cinesi, però con una finalizzazione non legata allo sviluppo di abilità nel combattimento, bensì all’aumento del benessere e della vitalità dei praticanti (si tratta, perciò, di una forma di Qigong). Sempre nell’articolo sopra citato, definimmo lo Yangsheng Zhuang come “ginnastica isometrica”, ma fornimmo anche, sulla base dell’Energetica Tradizionale Cinese, indicazione sulle relazioni con la teoria del Wuxing (da Wu – cinque – e Xing – procedere, percorrere –, quindi “cinque movimenti”) e col Sanjiao (da San – tre – e Jiao – bruciato, carbonizzato –, tradotto di solito come “triplice riscaldatore”). Aggiungiamo ora qualche altra considerazione.

Yangsheng Zhuang, Zhengli e Jingjinmai.

Pur essendo “immobili” le “posizioni per nutrire la vita” prevedono la contrazione, “dolce” e simultanea, dei muscoli antagonisti, secondo il principio cinese definito come “Zhengli” (da Zheng – lottare, litigare – e Li – forza, potenza –, dunque “forze che lottano”, nel senso di “forze opposte”). La risultante tensione sui tendini, associata ad un lavoro muscolare minimo, sarebbe in grado di regolare i JIngjinmai (da Jing – attraversare, gestire, longitudine –, Jin – muscolo, tendine – e Mai – vaso sanguigno, vene/arterie, venatura, polso, pulsazione –, quindi “vasi tendino-muscolari longitudinali”). Questa è la tesi di Kenji Tokitsu in “La Ricerca del Ki” (Luni Editrice, pag. 91), anche se Tokitsu, in realtà, si riferisce ai Mai in generale e applica il concetto di Zhengli pure ai “movimenti lenti”, eseguiti con una contrazione muscolare lieve (quindi non solo alle “posture statiche”).

Yangsheng Zhuang, Sanguan e Xiaozhoutian.

Wang Xiangzhai, il padre dello Yiquan (da Yi – significato, senso, intenzione – e Quan – pugno, pugilato –, quindi “il pugilato dell’intenzione”), affermò in un suo libro (“Yiquan”, Luni Editrice, pag. 35), dopo aver descritto, nel dettaglio, come assumere una posizione corretta nello Zhanzhuang, che il Qi (Energia) può, così, superare i Sanguan (da San – tre – e Guan – barriera –, dunque “le tre barriere”): si tratta di tre punti “critici” nel Xiaozhoutian (da Xiao – piccolo, minore, giovane –, Zhou – circonferenza, circuito, muoversi in cerchio, settimana, intero, completo – e Tian – cielo, giorno, tempo atmosferico, Dio –, quindi “Piccolo Circuito del Cielo”), situati a livello sacrale, scapolare e dell’articolazione occipito atlantoidea. Si deduce che per lui era, quindi, fondamentale praticare il “Circuito Celeste” con l’assetto corporeo previsto nei Zhuang, ottenendo così una sorta di attivazione spontanea.

Yangsheng Zhuang e singoli Agopunti.

In letteratura sono riportate specifiche “prescrizioni” che vanno seguite, nell’esecuzione del “palo per nutrire la vita”, al fine di assumere una postura funzionale (si veda, per una sintesi, nell’articolo “La Respirazione attraverso le ‘Cinque Porte’”, la sezione relativa a “Hunyuan Zhuang o Chengbao Zhuang). Utilizzando opportunamente il proprio Yi (“intenzione”), associato a tali “prescrizioni”, possiamo agire sia su singoli Agopunti, sia su una parte di alcuni Mai. Vediamo qualche esempio, indicando gli “Agopunti/segmenti dei Mai” coinvolti e le “prescrizioni/visualizzazioni” da adottare per agire su di essi:

GV 20: immaginare di “essere appesi al cielo”, attraverso una corda collegata a quel punto;

CV 22 e CV 23: visualizzare una sfera tra il mento e la parte anteriore del collo;

PC 8 e, in generale, una parte di LU/PC/HT + GV 17 (ma non solo…): immaginare di “sostenere un sacco”;

Shixuan (da Shi – dieci – e Xuan – dichiarare, rendere pubblico, annunciare –, quindi “i dieci annunci”): sostituire l’immagine del “sacco”, con quella di “elastici che collegano le dita corrispondenti delle due mani” (pollice con pollice, indice con indice, medio con medio, anulare con anulare e mignolo con mignolo);

GV 4: diminuire la curvatura lombare e portare l’attenzione su quel punto;

KI 1: portare il peso sull’avampiede;

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