Ad integrazione del nostro articolo precedente sulla Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 (La Legge Regionale Lombarda sulle DBN: altre considerazioni), pubblichiamo due interessanti allegati.
Il primo è un documento del Consiglio Direttivo del Comitato Tecnico Scientifico per le DBN della Lombardia, riguardante le “Certificazioni di Competenza”.
Il secondo è una informativa della Commissione Verifiche del Comitato Tecnico Scientifico per le DBN della Lombardia, di cui omettiamo la prima parte (sulla terminologia inerente le Certificazioni di Competenza e l’apprendimento formale, informale e non formale) in quanto già da noi inserita in un altro nostro articolo (Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali: il caso della Regione Lombardia) e riportiamo la seconda, relativa agli “errori più frequenti” commessi dalle Associazioni Professionali che intendono entrare nell’elenco previsto dalla Legge n. 4/2013, errori sottolineati dal Mise (al cui sito l’informativa si riferisce).
Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com
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Allegato 1: COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELLE DBN DELLA REGIONE LOMBARDIA
Le “Certificazioni di Competenza”, facciamo chiarezza!
In riferimento al rilascio di “Attestazioni di Competenza” in DBN rilasciate da Enti di Formazione Accreditati iscritti nel Registro Regionale gestito dal Comitato Tecnico Scientifico (Legge 2/2005) e riconosciute dalla Regione Lombardia e, alle altre certificazioni rilasciate a vario titolo da Enti di Formazione non Accreditati o da Associazioni Professionali, ci compete il dovere di fare alcune precisazioni. La confusione creata da interpretazioni imprecise e a volte, fuorvianti e ingannevoli, divulgate da Enti, Scuole, Associazioni Professionali e altri soggetti, rischia di danneggiare utenti, professionisti e allievi in formazione.
Troppo spesso termini come “Certificazione di Competenza”, “Attestato di Qualità”, “Diploma Professionale”, “Registro Nazionale Operatori”, “Attestazione di Qualificazione”, “Certificazione di Qualificazione Professionale”, “Ente o Professionista Accreditato” ecc., vengono usati a sproposito o in maniera ambigua allo scopo di creare immagini e/o aspettative ingiustificate nell’utenza.
Precisiamo pertanto:
a) Le attività professionali afferenti alle DBN non sono regolamentate e pertanto non necessitano di alcuna abilitazione per l’esercizio dell’attività. Si tratta di attività libere che possono essere svolte da chiunque nel rispetto delle normative fiscali e dei regolamenti in materia di sicurezza, igiene ecc. Tali attività possono essere svolte anche in forma di lavoro subordinato e d’impresa. Pertanto, tutte le iniziative formative che promettono diplomi, attestati o patentini ecc. definiti come “ABILITANTI” sono illegittime quando non vere e proprie truffe ai danni degli utenti.
b) Le Regioni possono prevedere, all’interno e in coerenza con i propri sistemi formativi, il rilascio di “Qualifiche” o “Attestazioni di Competenza” relative a determinati profili professionali o anche a singole competenze. La Regione Lombardia è all’avanguardia nella creazione e nella gestione di un sistema di “Certificazione delle Competenze” che si basa sulle competenze inserite nel Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali). In parole povere la regione Lombarda inserisce nel Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali), in sintonia con le parti sociali e datoriali, i profili e le competenze tecnico-professionali che il mondo del lavoro richiede e/o che emergono dalla realtà sociale in continua evoluzione. A questo devono fare riferimento gli Enti di Formazione Accreditati presso la Regione e iscritti nel Registro Regionale delle DBN (sez. A) nel rilasciare “Attestati di Competenza”. Quindi gli “Attestati di Competenza” con logo regionale vengono rilasciati esclusivamente da un Ente di Formazione Accreditato a seguito di percorsi realizzati sulla base di standard di erogazione e di certificazione regionali.
c) La Regione Lombardia ha inserito nel Q.R.S.P., nella sezione “Competenze Libere e Indipendenti”, le competenze professionali relative a 16 Discipline Bio Naturali e nel Decreto n. 646 del 31/01/2013 ha stabilito le modalità di attivazione dei percorsi al termine dei quali è possibile rilasciare gli “Attestati di Competenza” riconosciuti dalla Regione. In sintesi le modalità prevedono:
- “I corsi finalizzati all’attestazione delle competenze libere e indipendenti non possono essere accessibili a principianti nella disciplina bionaturale, oggetto della formazione specifica”;
- “I corsi devono prevedere un’articolazione oraria non inferiore a 48 ore, con ore di 60 minuti. Le ore dedicate alla verifica finale non rientrano nelle 48 ore del monte ore minimo stabilito per ogni percorso”
- “La percentuale massima di crediti formativi riconoscibili nei percorsi che rilasciano Attestati di Competenza regionale in DBN è pari al 30%”.
N.B. Non sono pertanto regolari corsi che ammettano partecipanti privi di una adeguata formazione pregressa nella specifica disciplina per la quale viene rilasciato l’Attestato e che non siano progettati e erogati su 48 ore + le ore per la valutazione (il riconoscimento dei crediti formativi fino ad un massimo del 30% è individuale sulla base di una specifica formazione pregressa del singolo partecipante). Non sono quindi progettabili e erogabili per il futuro corsi organizzati in difformità applicando un generale riconoscimento collettivo di crediti formativi.
d) Gli “Attestati di Competenza” in una DBN rilasciati al termine di un corso che rispetti la struttura delle competenze prevista dal QRSP e le modalità di svolgimento previste dal Decreto n. 646/2013 sono riconosciuti dalla Regione e hanno pertanto un valore pubblico. Questo non vuol dire che siano abilitanti per il semplice motivo che non esistono e non sono necessarie abilitazioni di nessun tipo per svolgere una attività libera (ovvero non organizzata e non regolamentata).
e) La Regione Lombardia con la Legge 2/2005 non ha inteso istituire una nuova figura professionale (competenza dello Stato Centrale) ma ha voluto istituire un Registro degli Enti di Formazione ed un Registro degli Operatori in D.B.N. che potesse dare garanzie agli utenti in ordine alla formazione e all’esperienza degli Operatori. L’iscrizione al Registro è volontaria e non è obbligatoria ai fini dell’esercizio della attività.
f) Non esistendo diplomi o certificati abilitanti per l’esercizio di attività libere come le DBN, precisiamo che anche le certificazioni UNI, i cosiddetti “patentini CONI” e altre forme di attestazioni non hanno alcun valore abilitante poiché le Discipline Bio-Naturali non sono regolamentate per legge. L’iscrizione a “Registri Nazionali”, “Collegi Internazionali”, “Enti Accreditati dell’Unione Europea”, “Elenchi Professionisti”, “Albi Certificati”, “Provider Autorizzati”, ecc. sono iscrizioni a elenchi che non hanno carattere istituzionale. Qualsiasi associazione, federazione, società, ente ecc. può legittimamente costruire un proprio elenco, albo o quant’altro e pubblicizzarlo, ma si tratta comunque di elenchi o albi privati autoreferenziali.
g) La legge 4/2013 istituisce presso Il MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) un elenco a cui possono iscriversi le Associazioni Professionali che rispettino alcuni requisiti stabiliti dalla legge stessa. Erroneamente alcune Associazioni Professionali pubblicizzano le loro certificazioni private come “Attestati di Qualità e Qualificazione Professionale” ai Professionisti iscritti. In realtà la legge 4/2013 (art. 4) si limita a prescrivere norme specifiche per le Associazioni Professionali che “autorizzano i propri associati a utilizzare il riferimento all’iscrizione all’Associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi “. Precisiamo che il termine “attestato di qualità e di qualificazione professionale” è riferito ai servizi, non ai professionisti, coerentemente con l’intento del legislatore di tutelare l’utenza. Prova ne è il fatto che l’elenco delle Associazioni Professionali pubblicato sul sito del MISE istituisce una sezione destinata alle: “Associazioni che rilasciano l’attestato di qualità dei servizi” e una per quelle che non lo rilasciano. Ma si tratta sempre e comunque di qualità dei servizi e non di qualità degli operatori.
Quanto sopra per ristabilire una corretta descrizione della realtà. Detto questo, ci limitiamo a osservare che i Registri Regionali della Lombardia, le Associazioni Professionali iscritte o non iscritte nell’elenco pubblicato dal MISE, le Associazioni di Promozione Sportiva e il sistema di accreditamento dell’UNI sono tutte realtà che hanno ragione di esistere e una propria utilità nel proprio campo e settore. Auspichiamo una serena collaborazione tra tutti questi Enti per favorire la valorizzazione delle DBN nel rispetto dei Cittadini, Consumatori Clienti/Utenti e nella totale veridicità e trasparenza delle informazioni e delle comunicazioni.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Tecnico Scientifico
Milano, 27 marzo 2015
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Allegato 2: CTS LOMBARDIA – COMMISSIONE VERIFICHE
Informativa
(Prima parte omessa)
Sul sito del Ministero dello sviluppo economico troviamo:
ERRORI PIÙ FREQUENTI
Spesso le associazioni professionali che intendono entrare nell’elenco delle associazioni professionali previsto dall’art.2, comma 7, della legge 4/2013, compiono errori che pregiudicano o quanto meno ritardano il loro ingresso nell’elenco. Uno degli errori più frequenti è l’uso di espressioni non corrette nella denominazione, nei documenti ufficiali (ad esempio nello statuto) e sul sito web.
Tra gli errori da evitare, se ne evidenziano alcuni particolarmente importanti e frequenti:
RIFERIMENTI INCONGRUI A “CERTIFICAZIONE” E “ACCREDITAMENTO”
Alcune associazioni si dicono in grado di rilasciare “certificazioni“ nei confronti dei propri iscritti. Si chiarisce che non è compito dell’associazione professionale certificare i propri soci, compito che spetta se mai ad un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA. Infatti, la “certificazione” di qualità non va confusa con l’attestazione che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti ai sensi degli artt. 4, 7 e 8 della legge 4/2013, in quanto essa può essere rilasciata solo da un organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi del suddetto regolamento europeo 765/2008. L’attestazione può, se mai, rivestire il carattere di “attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi” prestati dall’associato (cfr. art. 4, comma 1, secondo periodo). Altre associazioni, invece, usano il termine “accreditamento” nei confronti dei propri soci, o di corsi o centri di formazione ai quali vogliono attribuire un particolare riconoscimento. Anche in questo caso si chiarisce che il concetto di “accreditamento” è estraneo alle competenze delle associazioni professionali come previste nella legge 4/2013. Infatti, esso ha nel nostro sistema un particolare significato collegato al regolamento europeo 765/2008. In tale contesto, solo un organismo di valutazione della conformità può essere legittimamente accreditato dall’ente unico nazionale di accreditamento (che in Italia è ACCREDIA). Lo stesso termine viene anche utilizzato dalle Regioni per “accreditare” corsi di formazione professionale e/o i soggetti che li tengono, ai sensi della normativa vigente. Non si vede, quindi, come una associazione professionale possa “accreditare” i propri soci, né come possa accreditare scuole o corsi di formazione, arrogandosi prerogative proprie delle amministrazioni regionali. Se mai, si dovranno usare dei sinonimi, per spiegare che l’associazione accetta e riconosce, a fini interni, attività formative svolte da terzi.
(per le professioni vicine al campo sanitario) RIFERIMENTI A “DIAGNOSI, CURA, ASSISTENZA,PREVENZIONE E RIABILITAZIONE” (attenzione anche ai sinonimi)
Un problema di notevole importanza è costituito dalla possibile sovrapposizione con le “professioni sanitarie” escluse dal campo di applicazione della legge 4/2013, ai sensi del’art.1,comma 2 della legge stessa. Infatti, in data 7 febbraio 2013, è stato stipulato un accordo-quadro tra Ministero della Salute e Regioni, che ha sancito che “le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzioni in campo sanitario sono attività di competenza e riservate alle professioni sanitarie”, affidando nel contempo al Consiglio Superiore di Sanità una più organica definizione delle attività stesse. Il Consiglio, successivamente decaduto e poi ricostituito, è stato investito della questione solo nel 2014. Nel frattempo, la definizione degli ambiti di sovrapposizione fra professioni non organizzate in ordini e collegi e professioni sanitarie è affidata alla valutazione congiunta dei due Ministeri dello Sviluppo Economico e della Salute, che cercano di ricavare dai principi generali dell’ordinamento e dall’esame di casi precedenti criteri applicabili alla singola fattispecie. In ogni caso, l’indicazione di tali attività o di loro sinonimi (es. “terapia”) è causa sicura di esclusione dall’elenco delle associazioni professionali previsto dalla legge 4.
CARENZE DEL SITO WEB
Spesso il sito web non contiene tutti gli elementi informativi previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 4/2013, oppure li riporta in modo confuso e non facilmente accessibile, quanto meno non a partire dalla “home page”. A tal riguardo, si ricorda che, secondo le istruzioni ministeriali (cfr. p. 2), si ritiene essenziale che l’utente possa accedere a tali dati direttamente dalla pagina iniziale del sito e senza la necessità di preventiva registrazione, anche a tutela dei propri dati personali. Nelle stesse istruzioni, si suggerisce, come già fatto con buoni risultati da alcune associazioni, pur nel rispetto della libertà di espressione dell’associazione, che le informazioni relative alla legge 4/2013 vengano raggruppate in una specifica sezione del sito web, ovviamente accessibile dalla pagina iniziale nei termini sopra esposti.