Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali: il caso della Regione Lombardia.

Sappiamo che, in base all’art. 2229 del Codice Civile, “la legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi”. E’ da intendersi “la legge dello Stato”, non una legge regionale, esulando dalle competenze delle Regioni l’istituzione di figure professionali per l’esercizio delle quali sono obbligatori determinati requisiti. Le Regioni però, “(…) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (…)” emanano norme su alcune materie, tra le quali “(…) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica (…)” (art. 117 della Costituzione). Proprio per questi motivi alcune Regioni hanno approvato norme che riguardano le discipline bio naturali e, tra quelle ancora in vigore, citiamo la Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005 n. 2 (“Norme in materia di discipline bio naturali”) e la Legge Regionale Toscana del 2 gennaio 2005 n. 2 (“Discipline del benessere e bio-naturali”).

La sopracitata legge lombarda, proprio all’art. 1 – comma 1, esordisce dichiarando che “La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne derivano.” L’intendo è quello, quindi, di “valorizzazione” e di “qualificazione dell’attività” e, per ribadire che ci si muove in una ambito non disciplinato dalla Stato, aggiunge subito al secondo comma dello stesso articolo una chiara definizione delle dbn come “attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona (…), non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi e elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.” Nessuna finalità sanitaria e, quindi, nessuna “invasione” di ambiti di attività di altri professionisti operanti in forza di una regolamentazione statale.

Onde poi evitare la possibile accusa di aver istituito una nuova figura professionale con possesso di requisiti vincolanti, all’articolo 2, comma 3, a proposito dell’istituzione del Registro degli operatori in discipline bio-naturali, recita: “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori”.

Accanto al Registro degli operatori in dbn, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline, all’art. 3 è previsto anche un Registro degli enti di formazione, istituito presso la Giunta regionale, l’iscrizione nel quale “(…) costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei precorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.”

Al fine di realizzare, in concreto, la valorizzazione e la qualificazione delle prestazioni in dbn, sono previsti dalla legge lombarda degli organi consultivi e precisamente (art. 4, in sintesi):

  1. La Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali (ex legge regionale n. 7 del 14.04.2004);
  2. Il Comitato Tecnico Scientifico (per le dbn), composto da un rappresentante di ogni associazione di operatori in dbn operante da almeno un anno sul territorio regionale e da un rappresentante di ogni ente di formazione in dbn che abbia organizzato corsi della durata di almeno un anno. In particolare al Comitato spettano i seguenti compiti:

– proporre i contenuti dei programmi dei percorsi formativi nelle diverse discipline;

– elaborare i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;

– partecipare alla definizione dei requisiti per l’iscrizione nei registri di cui agli art. 2 e 3;

– valutare le domande di iscrizione.

La legge aggiunge poi la previsione della promozione di “Intese Interregionali” per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi (art. 5) e norme di “salvaguardia” degli operatori formatisi prima dell’entrata in vigore della legge (art. 6), forme di “intervento regionale” volte a favorire le associazioni tra operatori in dbn (art. 7) e “norme finanziarie” per la copertura delle spese del Comitato (art. 8).

In seguito all’entrata in vigore della legge sopra riassunta, il Comitato Tecnico Scientifico composto da rappresentanti degli enti di formazione in dbn e delle associazioni (professionali) degli operatori, si è riunito con cadenza approssimativamente mensile è ha approvato:

  1. Un “Regolamento concernente le modalità di funzionamento (interno) del Comitato Tecnico Scientifico”;
  2. Un “Codice di auto – disciplina”;
  3. Una “Carta etica degli enti di formazione in dbn”;
  4. Un “Codice deontologico dell’operatore in dbn”;
  5. I “Profili e Piani dell’Offerta Formativa in Discipline Bio-Naturali”.

Particolarmente significativo, perché frutto di ampie discussioni in tavoli di lavoro raggruppanti molti operatori del settore, è proprio il documento citato al punto “e”, e cioè i “Profili e Piani dell’Offerta Formativa per Operatori in Discipline Bio-Naturali definiti dal Comitato Tecnico delle DBN in attuazione della Legge della Regione Lombardia 2/2005 – Norme in Materia di Discipline Bio-Naturali”, approvato il 29 giugno 2009 e pubblicato grazie al contributo finanziario volontario di alcuni degli appartenenti al Comitato stesso. Il documento riporta alcune DBN (quelle proposte dai membri del Comitato), le ore minime di formazione e i contenuti delle conoscenze/competenze da acquisire durante la formazione stessa. Di seguito riportiamo, in ordine alfabetico, le DBN elencate nei “Profili” e le ore di formazione minime approvate:

  1. Biodanza (900 ore in 3 anni);
  2. Craniosacrale Biodinamico (350 ore + ore relative al modulo su “area comune”);
  3. Essenze Floreali (600 ore);
  4. Kinesiologia specializzata (diploma di scuola media superiore + 1677 ore in 5 anni);
  5. Massaggio olistico (400 ore);
  6. Naturopatia (900 ore in 3 anni);
  7. Training del benessere/bio-naturopata (600 ore);
  8. Ortho-bionomy (450 ore in 3 anni);
  9. Pranopratica (600 ore);
  10. Qi Gong (450 ore);
  11. Reiki (300 ore);
  12. Riflessologia (500 ore);
  13. Shiatsu (500 ore);
  14. Jin Shin Do (675 ore);
  15. Tuina (650 ore);
  16. Watsu (600 ore).

(Va precisato che per alcune discipline da noi praticate, e cioè il Qigong e il Tuina, non ci risulta che siamo stati istituiti “Tavoli di lavoro” e quindi non sappiamo chi ha stabilito il monte ore di formazione indicato. Tale monte ore è, forse, il frutto del lavoro del cosiddetto “parlamentino delle DBN”, un insieme di rappresentanti di enti di formazione e associazioni professionali che già si riuniva, di propria iniziativa, prima dell’approvazione della legge citata. Le ore indicate per il Qigong e il Tuina sono, comunque, accettabili. Alcuni colleghi avrebbero preferito, però, aumentare le ore specifiche per il Qigong, allineandole almeno a quelle del Tuina, oltre a prescrivere, per entrambe le discipline, un’articolazione della formazione in almeno 3 annualità e, come prerequisito, il possesso del diploma di maturità).

Alcune delle discipline sopra riportate sono poi state inserite nel QRSP (Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia), il 29.07.2011, con provvedimento n. 7105 (Identificativo dell’Atto: n. 821 – “Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro: ‘istituzione di nuove sezioni e adozione di nuovi profili’. Firmato dal Dirigente Ada Fiore, nell’ambito di un documento con contenuti ampi, che riguardano anche altre figure professionali, percorsi regionali regolamentati e figure abilitanti. Le DBN di seguito riportate sono state inserite nella sezione “Competenze libere e indipendenti”) e precisamente:

  1. Shiatsu;
  2. Riflessologia;
  3. Pranopratica;
  4. Naturopatia;
  5. Tuina;
  6. Qi-Gong;
  7. Watsu;
  8. Ortho-bionomy;
  9. Jin Shin Do;
  10. Biodanza;
  11. Reiki;
  12. Kinesiologia.

Da notare che per il Qigong si legge nel documento, tra le “abilità”, non tanto la capacità di applicare esercizi fisici e tecniche di visualizzazione/meditazione/rilassamento etc. tipici della disciplina, bensì “Utilizzare procedure e tecniche manuali libere e codificate per trattamenti con tecniche di Qi-Gong”, confondendo, di fatto, quest’Arte per una forma di massaggio (analogamente, a parte il sostantivo “Qigong”, si legge tra le “abilità” previste per lo Shiatsu, la Riflessologia, etc., ove effettivamente il termine “tecniche manuali” ha un senso…).

L’inserimento delle DBN nel QRSP ha dato la possibilità alle ”Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale” della Regione (quegli enti, cioè, attraverso i quali in Regione eroga la “formazione cosiddetta formale”: sono o associazioni con personalità giuridica e capitale minimo di 52.000 euro, o società con capitale minimo di 25.000 euro, in ambo i casi in possesso di specifica Certificazione di Qualità e di requisiti organizzativi minimi stabiliti) di:

  1.  attivare percorsi formativi che rilasciano, al termine del percorso in linea con quanto stabilito nei “Profili e Piani dell’Offerta Formativa in DBN (…)”, attestati di competenza regionale attinenti le competenze delle DBN;
  2. rilasciare “Certificati di Competenze Regionali”, dopo corsi della durata di 48 o 35 ore, seguiti da verifica, a candidati già in possesso di formazione non formale o informale.

La modalità prevista al punto “b” ha suscitato l’interesse di molti e anche di alcuni operatori di nazionalità cinese, evidentemente informati su questa possibilità, specialmente in seguito all’approvazione di un’altra legge regionale, la legge del 27.02.2012 n. 3, dal titolo: “Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno”, che prevedeva che solo le attività svolte da chi non fosse iscritto ai Registri ex legge 2/2005 ricadessero nelle disposizioni previste dalla legge 04.01.1990 n. 1 (Disciplina dell’Attività di Estetista), richiedendo il conseguente possesso della qualifica professionale di estetista. Da qui l’attivazione di alcuni corsi specifici per il rilascio dei “Certificati di Competenza in Tuina”… La legge 3/2012 è però poi stata dichiarata costituzionalmente illegittima (Sentenza 98/2013 della Corte Costituzionale), giacché in tal modo la legge regionale lombarda conferirebbe valore abilitativo all’esercizio di una professione all’iscrizione in un registro regionale; così ponendosi in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale (di cui vengono citate le sentenze n. 11 del 2008, n. 300, n. 93 e n. 57 del 2007, n. 424 e n. 153 del 2006) che ha tradizionalmente vietato alle Regioni l’istituzione di fatto di nuove figure professionali o l’istituzione di un registro professionale regionale e le condizioni per potersi iscrivere ad esso” (citazione dalla sentenza sopra menzionata). Tale sentenza e la previsione, tra i requisiti per l’ottenimento dei “Certificati di Competenza”, della conoscenza della lingua italiana (Allegato A2 al “Quadro Regionale degli Standard Professionali”, relativo alle “Competenze di Base”, che alla voce “Area dei Linguaggi – Lingua Italiana”, richiede espressamente “Conoscenze” e “Abilità” sia nella “Comunicazione orale”, sia nel “Leggere e analizzare testi”, sia nel “Produrre testi scritti”, etc.), hanno fatto cadere l’interesse verso i “Certificati di Competenza in Tuina” per i citati operatori provenienti dalla “Terra di Mezzo” che, per altro, almeno dalle immagini che compaiono su alcuni dei loro negozi (e da termini quali “massaggio a quattro mani”, “massaggio in vasca”, etc.), sembra svolgano, a volte, un massaggio diverso da quello “tradizionale cinese” così come insegnato in Italia e in Cina (paese dove è persino obbligatorio seguire uno specifico corso di laurea quadriennale).

Per l’operatività dei Registri per Operatori in DBN e dei Registri degli Enti di formazione in DBN si arriva all’inizio del 2013, con la pubblicazione dei primi elenchi sul sito della Regione. Per quanto concerne gli “operatori”, coloro che sono attualmente iscritti nei rispettivi Registri sono circa 600 (a detta del Presidente del CTS Sammaciccia, nel corso della riunione del Comitato stesso di venerdì 11 aprile 2014), alcuni dei quali non residenti in Regione (tutti possono, infatti, fare domanda di iscrizione, perché non diversamente previsto dalla legge 2/2005), a fronte di alcune migliaia di operatori nella sola Lombardia!

Stiamo parlando, quindi, di una percentuale esigua del settore, e sulle motivazioni delle scarse “adesioni” possiamo solo fare delle ipotesi, come il timore di incorrere, comparendo negli elenchi, in controlli da parte del fisco (anche se l’iscrizione è possibile pure a chi svolge solo attività di volontariato…) o il possesso, da parte di alcuni operatori, di una formazione inferiore (o, all’opposto, molto superiore) a quella prevista per comparire nei Registri, etc..

Qualunque siano le ragioni, di fatto i Registri degli operatori non sono ancora “decollati” e analogamente è accaduto per i Registri degli Enti di Formazione in DBN. Questi ultimi prevedono una sezione per gli “Enti Formativi A” (sono le Istituzioni formative accreditate al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione) e una sezione distinta per gli “Enti Formativi B” (sono le scuole che magari operano da anni facendo formazione in dbn, ma che non hanno i requisiti previsti, in termini, ad esempio di capitale sociale, di possesso della specifica Certificazione di Qualità o altro, per erogare la “formazione formale”).

Tornando agli Operatori, per quelli di loro che possiedono una “Certificazione di Competenze Regionale” (perché hanno frequentato un percorso di “formazione formale”, gestito cioè da un “Ente di Formazione A”, o perché hanno seguito, dopo un percorso non formale o informale un corso di 35 o 48 ore, seguito da un esame, ottenendo la “Certificazione di Competenza” in una specifica DBN) è fatto espressamente menzione nel Registro specifico, con indicazione del numero identificativo del Certificato.

Prossimamente saranno anche predisposti e pubblicati elenchi di Formatori in DBN (per analogia con l’attuale disciplina regionale prevista per altri settori, dovrebbero essere operatori professionisti che svolgono attività da almeno 5 anni) e di Assessor in DBN (coloro, cioè, che valutano i requisiti di chi fa richiesta di “Certificazione di Competenze” dopo formazione non formale o informale e, per analogia con l’attuale disciplina regionale prevista per altri settori, dovrebbero essere operatori professionisti che svolgono attività da almeno 10 anni).

Ricordiamo che per proporre una “nuova” DBN da inserire nei “Profili”, e quindi per istituire nuovi “specifici registri di operatori e di enti di formazione”, è necessario presentare domanda al CTS (indirizzandola al Presidente o alla Segreteria), indicare le ore minime di formazione, l’articolazione (eventuale) in uno o più anni delle ore stesse, i prerequisiti (anch’essi eventuali, quali il possesso di un determinato titolo di studio, etc.) e i contenuti delle conoscenze/competenze da acquisire durante la formazione: se tale presentazione è inviata da almeno due soggetti (due associazioni di operatori, due enti di formazione o una associazione di operatori e un ente) e rientra nello “spirito” delle DBN definite dalla legge 2/2005 (come espresso, in particolare, dal già citato art. 1, comma 2), la domanda viene accolta (da chi? Dal Direttivo del CTS o dal CTS? Per me, in base al “Regolamento concernente le modalità di funzionamento interno del Comitato Tecnico Scientifico”, la decisione spetterebbe al CTS) e vengono istituiti “tavoli di lavoro” per armonizzare lo specifico “Profilo” (in termini di ore di formazione, etc.) se le proposte pervenute dai diversi soggetti sono discordanti.

Per concludere menzione va fatta sulle iniziative organizzate dal Comitato Tecnico Scientifico per promuovere, sul territorio regionale, le Discipline Bio-Naturali, come:

  1. Il Convegno dal titolo “L’Arco della Vita: La Vecchiaia non è una Malattia” del 24 ottobre 2009, presso l’Aula Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi, 22 – Milano;
  2. Il Convegno dal titolo “Il Cibo: Risorsa, Rischio, Cultura e Arte” del 22 gennaio 2011, presso l’Auditorium della Cassa Rurale di Treviglio, via Carcano – Treviglio;
  3. La Mostra/Convegno dal titolo “I Labirinti della Paura” del 28 maggio 2011, presso l’Aula del Consiglio della Regione Lombardia, via Fabio Filzi, 22 – Milano.

Incontri sono poi stati promossi anche con rappresentanti istituzionali di altre Regioni (Toscana, Piemonte, Sardegna, Trentino, Lazio) in cui sono state approvate o proposte leggi sulle dbn. Tali momenti di scambio sono stati sicuramente utili, anche se le reciproche posizioni sono rimaste a volte distinte. Se citiamo il caso, ad esempio, della Regione Toscana, la già menzionata legge del 2 gennaio 2005 n. 2, dal titolo “Discipline del Benessere e Bio-Naturali”, ha portato all’approvazione di un elenco di DBN diverso da quello “lombardo” e alla previsione di una formazione richiesta agli operatori sicuramente più “corposa” (1200 ore in un triennio). Il decreto n. 2721 della Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Toscana, del 01.07.2011, ha dato attuazione alla legge 2/2005 ribadendo la valenza salutistica e non sanitaria delle DBN, i cui Operatori saranno iscritti in un elenco suddiviso in 11 sottosezioni e cioè:

  1. Craniosacrale;
  2. Naturopatia;
  3. Prano-pratica;
  4. Riflessologia;
  5. Shiatsu;
  6. Esercizi di lunga vita Taiji – Qigong;
  7. Tuina;
  8. Suoni, musica e benessere;
  9. Yoga;
  10. Osteopatia;
  11. Metodo Feldenkrais.

Per l’iscrizione in tali elenchi si potrà anche procedere con una autocertificazione della formazione e dimostrare di aver svolto attività per almeno due anni. In un periodo iniziale di “sanatoria” le ore di formazione e attività da dichiarare/documentare potranno essere inferiori alle 1200, in base ad un apposito schema definito dal decreto sopra citato.

Interessante sottolineare che la legge sulle DBN della Regione Toscana è stata oggetto di un ricorso dinnanzi al TAR per la Toscana, promosso dal CNA, da alcune estetiste e da altri, per violazione e/o falsa applicazione della legge sull’estetica e dei principi in materia di attività di estetista e di professioni di interesse sanitario, ricorso che è stato respinto. In particolare la sentenza del TAR del 04.05.2011 afferma che: Si osserva, in primo luogo, che da nessuna delle prescrizioni e delle indicazioni recate dall’atto impugnato è dato evincere alcuna sovrapposizione tra l’attività di estetista e quella delle nuove figure professionali degli esercenti le discipline del benessere e bionaturali delineate dal provvedimento stesso (…)” Infatti ”l’art. 1, comma 1, della l. reg. n. 2/2005, nel definire le discipline del benessere e bio-naturali oggetto della legge, fa riferimento alle ‘le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona’, escludendo finalità di cura o di riabilitazione di specifiche patologie, nonché la riconducibilità o assimilabilità delle stesse alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing)”.

La recente approvazione della legge nazionale del 14 gennaio 2013 n. 4 dal titolo “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, determinerà, forse, un minor interesse attorno alle leggi regionali sulle DBN e un aumento del “peso” delle Associazioni Professionali: in presenza di un’adeguata rappresentatività territoriale e di altri requisiti, queste Associazioni potranno, infatti, comparire in appositi elenchi presso il MISE (Ministero per lo Sviluppo Economico), “attestare la qualificazione professionale” (Art. 7) dei propri iscritti e concorrere alla definizione di specifiche norme UNI. Trattandosi comunque di Associazioni Professionali relative a professioni non regolamentate, l’adesione alle stesse resta libera e volontaria per il professionista, che è, di fatto, sottoposto all’unico obbligo (da parte della legge 4/2013), di far menzione della legge stessa “in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (…)” e l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice” (Art. 1 comma 3).

Difficile comprendere quale sarà la sorte del D.lgs. 206/2007 e degli elenchi di Associazioni Professionali previsti presso il Ministero della Giustizia, previo parere positivo (sul possesso di requisiti, in parte diversi da quelli stabiliti dalla legge 4/2013) del CNEL: alcune Associazioni Professionali hanno attivato entrambe le procedure di iscrizione presso i ministeri citati….

Al di la poi dell’approvazione per Naturopati e Osteopati di specifiche norme UNI (rispettivamente UNI 11491 e UNI 11492 del 6 giugno 2013), recentemente il Ministero della Salute ha ribadito, in risposta all’interrogazione parlamentare dell’On. Paola Binetti del 12.03.2014, che “L’osteopatia è attività riservata alle professioni sanitarie e come tale può essere esercitata solo da professionisti sanitari regolarmente abilitati tramite il superamento dell’esame di Stato”. Il Ministro ha aggiunto: “Per quanto concerne l’osteopata, questo Ministero si è più volte espresso, anche verso l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione di Normazione, affermando che le attività svolte dall’osteopata rientrano nel campo delle attività riservate alle professioni sanitarie. In merito all’Ente sopra menzionato, si fa presente che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 ‘Disposizioni in materia di professioni non organizzate’, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi che svolgono attività economica, anche organizzata, volta alle prestazioni di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 C.C., delle professioni sanitarie e altre attività (…). Da ultimo, per quanto concerne l’intervento ‘per evitare i possibili abusi della professione medica’ si assicura che questo Dicastero è quanto mai vigile rispetto a tale problematica e si propone sempre, per quanto possibile, come parte attiva nel contrasto agli illeciti dei soggetti non autorizzati all’esercizio delle professioni sanitarie, attivando il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per lo svolgimento dei controlli ad esso deputati. In caso di accertato esercizio abusivo, viene immediatamente investita della questione l’Autorità Giudiziaria”.

Nel “settore DBN” occorre quindi stare bene attenti al tipo di attività che concretamente si esercita, a che cosa si dichiara al cliente/utente e a cambiamenti normativi ed interpretativi che si susseguono con rapidità crescente. Aggiungiamo che in data 26 maggio 2014, nel corso di una riunione organizzata dalla Presidenza del CTS per le DBN della Regione Lombardia tra Enti di Formazione “A” e “B”, il Dr. Rodriguez, funzionario regionale della “Direzione Generale – Istruzione, Formazione e Lavoro” ha affermato che il Ministero (quale? Pensiamo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali…) e l’Isfol (Ente Pubblico di Ricerca sui temi della formazione, delle politiche sociali e del lavoro) hanno sollecitato le Regioni, sulla base del D.lgs 13/2013 (“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”) ad armonizzare i diversi QRSP (i già citati Quadri Regionali degli Standard Professionali: sono diversi da Regione a Regione…) e di allinearli all’EQF (European Qualifications Framework: Quadro Europeo delle Quallifiche): il termine dei 18 mesi previsto dal D.lgs. è già scaduto, ma tale opera di “armonizzazione”, richiesta e imposta dalla CE (e recepita nel decreto citato) dovrebbe produrre un documento comune entro fine 2014. Che cosa significa? Che probabilmente il ruolo delle Regioni acquisterà maggior importanza e che i rapporti tra ruolo regionale e ruoli assegnati alle associazioni professionali dalla legge 4/2013 e dal D.lgs 206/2007 (con i “coinvolgimenti” di differenti ministeri e organi consultivi, quali il CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro… Il D.lgs. 206/2007 è comunque citato dal D.lgs. 13/2013, mentre non è citata la legge 4/2013, forse perché approvata solo due giorni prima) saranno sempre più difficili da comprendere per i non addetti ai lavori. E’ poi da sottolineare che, a specifica domanda sulle norme UNI e sulla legge 4/2013, il Dr. Rodriguez (funzionario assai disponibile e gentile, che in più occasioni è intervenuto alle riunioni del CTS) rispondeva che la legge 4/2013 non era in contrasto con l’attività regionale, mentre per le certificazioni di qualità, le Regioni non avevano per il momento in programma di interessarsi, dovendo occuparsi di “armonizzare” i rispettivi QRSP, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 13/2013.

Riportiamo di seguito, oltre ad alcune definizioni tratte dal sito della Regione Lombardia, altre definizioni tratte dall’art. 2 del citato D.lgs. 13/2013 che sembra, a nostro parere, distinguere i compiti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini e collegi (mentre la legge 4/2013 fa riferimento, per le stesse professioni, alle attività delle Associazioni Professionali iscritte presso il MISE) e quelli del MISE per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze riferite a qualificazioni delle professioni ex D.lgs. 206/2007 (Decreto che, a proposito di Associazioni Professionali, faceva riferimento a elenchi presso il Ministero della Giustizia).

Per quello che abbiamo capito noi, ci sarà una sorta di “doppio binario” per attività come le DBN (che è poi il settore che ci interessa):

  1. Uno che transita attraverso le Associazioni Professionali, in possesso di determinati requisiti e iscritte in appositi elenchi presso il MISE, che potranno rilasciare “annualmente” ai propri iscritti che dimostrano una formazione (pregressa) ritenuta idonea dalle Associazioni stesse e che si aggiornano professionalmente, una “Attestazione di Qualificazione Professionale” (che può indicare, anche, se il professionista ha o meno una Assicurazione Professionale). Le stesse Associazioni possono eventualmente intervenire attraverso una autoregolamentazione volontaria a qualificare la prestazione professionale degli iscritti in base alla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI.
  2. Uno che transita attraverso le Regioni e porta al conseguimento di una “Certificazione di Competenze Regionale” a seguito della frequenza di corsi presso Enti che erogano la cosiddetta “formazione formale” o, per chi è già in possesso di una formazione non formale o informale, attraverso la frequenza di specifici moduli (previa valutazione “in ingresso”) e il superamento di una verifica sempre presso gli Enti che erogano la cosiddetta “formazione formale”. In seguito all’unificazione dei QRSP, la Certificazione di Competenza sarà Nazionale, in linea con gli EQF europei, e coinvolgerà, secondo modalità che saranno definite da appositi regolamenti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (per le professioni non organizzate in Ordini e Collegi).

Va da sé che parlando di professioni “libere”, non sarà obbligatorio né farsi Certificare le Competenze (da Regioni/Stato), né farsi rilasciare una Attestazione di Qualificazione Professionale (dalle Associazioni Professionali), con o senza Certificato di Qualità UNI (o UNI EN ISO, etc.), ma sarà solo obbligatorio far menzione della legge 4/2013 “in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (…)” e l’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice” (Art. 1 comma 3). Alcuni Operatori seguiranno, volontariamente, invece entrambe le vie: Certificazione di Competenza (ottenuta una tantum) e Attestazione di Qualificazione Professionale (confermata annualmente dalle Associazioni Professionali, previa documentazione degli aggiornamenti seguiti) con eventuale Certificazione di Qualità (anch’essa ricorrente).

 

Dal sito di Regione Lombardia: definizioni.

COMPETENZE – Le competenze denotano la mobilitazione dinamica e articolata da parte del soggetto di un insieme di risorse necessarie per gestire e presidiare una o più aree di attività, al fine di conseguire un determinato risultato lavorativo (output) in termini di qualità e nel rispetto dei parametri attesi. Esse descrivono la professionalità del soggetto e sono identificate a partire da un’analisi del processo di lavoro nelle sue principali articolazioni per aree di attività definite in rapporto ai risultati. Le competenze sono intese come rappresentazione del lavoro nella prospettiva del soggetto che lo realizza, attraverso l’investimento cognitivo che deve sviluppare per interpretare le attività.

ABILITA’ – Le abilità costituiscono una dimensione di carattere applicativo, sia che si tratti di abilità operative in senso stretto (ad es. “uso di strumenti di officina”), sia che si tratti di abilità relazionali (ad es. “applicare tecniche di ascolto attivo”) o di abilità cognitive (“applicare tecniche diagnostiche”). Le abilità concernono l’essere in grado di utilizzare specifici strumenti operativi (procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie, ecc.) per la realizzazione di un compito. Traducono in atto una procedura formalizzata.

CONOSCENZE – Le conoscenze denotano l’avvenuta acquisizione/memorizzazione di un contenuto (fatti, concetti, regole, teorie, ecc); fanno riferimento alla padronanza mentale, formale, di per sè astratta dall’operatività.

CERTIFICAZIONE DI COMPETENZA – I percorsi e le azioni formative si concludono con una o più prove finalizzate all’accertamento della o delle competenze definite in sede di progettazione. Dette prove sono definite, predisposte e realizzate dall’èquipe dei formatori, finalizzate al rilascio della certificazione. Se l’allievo acquisisce tutte le componenti di una competenza in termini di abilità e conoscenze ha diritto al rilascio della certificazione. La certificazione avviene tramite rilascio di specifico Attestato di competenza, ai sensi del decreto 9837 del 12/9/2008.

AMBITO FORMALE – Si intende un contesto istituzionale e formalizzato di acquisizione di competenze (formal learning) specificatamente strutturato e organizzato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) e finalizzato all’apprendimento, nel quale viene coinvolto l’individuo con la specifica finalità di sviluppare determinate competenze e di conseguire un attestato relativamente a quanto appreso. Tale contesto, formalmente riconosciuto, è costituito dal sistema dell’Istruzione e dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ovvero dall’insieme di percorsi ed azioni formative erogate dalle Istituzioni ad essi afferenti.

AMBITO NON FORMALE – Si intende un contesto di acquisizione di competenze che, pur non essendo specificatamente e/o esclusivamente strutturato come contesto di apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporti), costituisce luogo di esercizio di attività che producono lo sviluppo di competenze; a tale contesto la persona partecipa comunque con la finalità prioritaria di apprendere (non formal learning). Rientrano nella fattispecie delle competenze acquisite in contesti non formali, le acquisizioni realizzate in contesti strutturati, organizzati e finalizzati all’apprendimento ma non formalmente appartenenti al sistema di Istruzione e di IFP.

AMBITO INFORMALE – Si intende un contesto di acquisizione di competenze non predisposto a tale fine (per esempio, acquisisco competenze facendo volontariato), ma che pure determina nella persona che opera in esso lo sviluppo di competenze.

 

Dal Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013 n. 13: definizioni, contenute nell’art. 2.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «apprendimento permanente»: qualsiasi attivita’ intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale;

b) «apprendimento formale»: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari;

c) «apprendimento non formale»: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;

d) «apprendimento informale»: apprendimento   che,   anche   a prescindere da una   scelta   intenzionale,   si   realizza   nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero;

e) «competenza»: comprovata   capacità   di   utilizzare,   in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale;

f) «ente pubblico titolare»: amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione   e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi enti pubblici titolari:

1) il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;

2) le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione   e   certificazione   di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell’ambito delle rispettive competenze;

3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione   e   certificazione   di competenze riferite   a   qualificazioni   delle   professioni   non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;

4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite   a   qualificazioni   delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto;

g) «ente titolato»: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico   titolare,   ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le istituzioni scolastiche, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità di cui alla lettera f);

h) «organismo nazionale italiano di accreditamento»: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008;

i) «individuazione e validazione delle competenze»: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g) in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze   sono considerate anche quelle acquisite   in   contesti   formali.   La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;

l) «certificazione delle competenze»: procedura di   formale riconoscimento, da parte dell’ente titolato di cui alla lettera g), in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al presente decreto, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6;

m) «qualificazione»: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un ente pubblico titolato di cui alla lettera g) nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto;

n) «sistema nazionale di certificazione delle   competenze»: l’insieme   dei   servizi   di   individuazione   e   validazione   e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al presente decreto.

Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

P.S.: chi ritenesse i contenuti e le osservazioni sopra riportati non precisi o corretti, è invitato a inviarmi una mail all’indirizzo “pietro.malnati@gmail.com”, precisando il motivo della contestazione e sarò pronto, se riterrò la contestazione stessa fondata, a modificare immediatamente l’articolo.

 

Autore: studiomalnati

Counseling e Coaching, con Specializzazione in Discipline Orientali, Olistiche, Bio Naturali e Naturopatiche (Libere Professioni ai sensi della Legge n. 4/2013), nonché Massoterapia e Idroterapia - MCB (Arti Sanitarie Ausiliarie ai sensi della Legge n. 1264/1927) - P.IVA: 03395340122.

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