Chi è il Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici (MCB)?

Nell’elenco delle professioni pubblicate dal Ministero della Salute, il MCB è collocato tra le “Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie”, assieme all’Ottico, all’Odontotecnico e alla Puericultrice.

Tale professione si fonda sulla Legge n. 1264 del 23.06.1927 (Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie), entrata in vigore il 16.08.1927, che richiedeva il possesso di una “speciale licenza” e l’aver raggiunto la maggiore età per esercitare “(…) le arti dell’odontotecnico, dell’ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell’infermiere, compresi in quest’ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori (…)”.

Dette “licenze” vengono istituite dal Regio Decreto n. 1334 del 31.05.1928, entrato in vigore il 19.07.1928, che le distingue a seconda delle specifiche “(…) arti ausiliarie delle professioni sanitarie: a) dell’odontotecnico; b) dell’ottico; c) del meccanico ortopedico ed ernista; d) dell’infermiere (…)”. Al comma successivo (dell’art. 1) del Decreto, si aggiunge: “La licenza per infermiere, però, riguarderà o l’esercizio generico di tale arte, o le distinte specialità del massaggiatore e del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici”.

Successivamente le attività sanitarie sono interessate da una serie di provvedimenti legislativi che posso così sintetizzare:

  • Regio Decreto n. 1265 del 27.07.1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), entrato in vigore il 24.08.1934: ribadisce la necessità di una licenza, rilasciata da scuole appositamente costituite, e della maggiore età per l’esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e prevede il loro assoggettamento a vigilanza, estesa anche all’accertamento del possesso del titolo di abilitazione richiesto.
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 15.01.1972 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di istruzione artigiana e professionale e del relativo personale): prevede che la formazione professionale sia di competenza regionale, inclusa quella “(…) diretta allo svolgimento di professioni sanitarie ausiliarie e di arti sanitarie ausiliarie (…)”.
  • Legge n. 43 del 01.02.2006 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), entrata in vigore il 04.03.2006: stabilisce l’obbligo della laurea per l’esercizio delle professioni indicate e dell’iscrizione ad uno specifico albo professionale.

E’ da notare che la figura del MCB, come quella di altre arti ausiliarie, non è citata e quindi nulla sembra impedirne l’esercizio, nel rispetto delle norme riportate.

  • Decreto del Direttore di Unità Operativa della Regione Lombardia n. 10043 del 06.10.2009 (Approvazione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’arte ausiliaria di massaggiatore e capo bagnino ai sensi del Regio Decreto n. 1334 del 1928): stabilisce che in Lombardia la formazione dei MCB debba essere svolta solo da Enti iscritti all’Albo Regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale e che, a seguito di esame finale, gli stessi Enti possano rilasciare agli studenti idonei un Attestato di Qualifica Professionale, che abilita all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici, ai sensi del Regio Decreto n. 1334 del 1928.

Possiamo quindi desumere che “(…) il diploma di MCB è un titolo legale di abilitazione professionale, valido in tutta Italia, poiché la legge che istituisce quest’arte sanitaria è nazionale; il titolo può anche essere riconosciuto all’estero, negli Stati europei che prevedono la figura, previa istanza di riconoscimento nel paese in cui si voglia esercitare la professione” (citazione da slide dell’Avv. Gianangelo Tosi).

Per quanto riguarda le “mansioni” del MCB, esse sono la Massoterapia e la Idroterapia. Vorrei comunque riportare un passo, tratto dal sito della Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi (una delle numerose Associazioni di Categoria del nostro settore), che chiarisce meglio le competenze del MCB, anche alla luce di alcune sentenze che si sono susseguite in questi anni:

(…) Il MCB è un Operatore Sanitario che:

  • Può svolgere la sua attività professionale in autonomia o in collaborazione con altre figure sanitarie in regime di professione libera o subordinata (…).
  • Interviene sui soggetti sani con tecniche manuali e idriche allo scopo di conservare la salute secondo la definizione dell’OMS, promuovere il benessere e migliorare la qualità della vita.
  • All’interno degli Stabilimenti Termali, Idroterapici, supervisiona gli operatori termali e non termali e monitora il decorso terapeutico del paziente. Assiste e affianca il medico nell’attuazione delle metodiche che richiedono atti medici.
  • All’interno degli stabilimenti di cure fisiche ed affini istruisce il cliente nei confronti di un corretto stile di vita e lo segue durante il percorso benessere indirizzandolo a quei trattamenti che risultano più idonei alla sua costituzione.

Tra le sue competenze rientrano i seguenti interventi:

  • Massoterapia: tecniche di manipolazione di organi e tessuti del corpo umano.
  • Idroterapia: tecniche termali, tecniche idroterapiche e tecniche utilizzate in Stabilimenti di cure fisiche ed affini.

In riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, nell’ambito delle proprie competenze:

  • (…)
  • Pratica autonomamente o in collaborazione con altre figure sanitarie (…) attività preventiva, conservativa, di mantenimento o cura per la rieducazione adottando tecniche massoterapiche e/o idroterapiche di propria competenza funzionali alla salute e al benessere.
  • Utilizza in ausilio, ove richiesto, (…) prodotti di uso terapeutico e le apparecchiature elettromedicali e di terapie fisiche strumentali previste nell’elenco delle apparecchiature autorizzate dal Ministero della Salute secondo le modalità e i limiti previsti ed imposti dalla legge e secondo le istruzioni indicate dal produttore nel manuale d’uso.
  • (…)
  • Attua interventi di primo soccorso (ad esclusione dell’utilizzo del defibrillatore, se non opportunamente certificato) nelle situazioni di emergenza relative all’ambito della sua pratica professionale o in ogni caso ove necessario.
  • (…)

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; https://studio-malnati.com/

Autore: studiomalnati

Counseling e Coaching, con Specializzazione in Discipline Orientali, Olistiche, Bio Naturali e Naturopatiche (Libere Professioni ai sensi della Legge n. 4/2013), nonché Massoterapia e Idroterapia - MCB (Arti Sanitarie Ausiliarie ai sensi della Legge n. 1264/1927) - P.IVA: 03395340122.

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