La Legge Regionale Lombarda sulle DBN: altre considerazioni.

Abbiamo già parlato della Legge Regionale Lombarda n. 2/2005 (“Norme in materia di discipline bionaturali”). In proposito si legga, su questo sito:

  1. Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali: Il caso della Regione Lombardia;
  2. Altre considerazioni sulla normativa regionale sulle Discipline Bio Naturali e sulla Legge n. 4/2013.

Con questo scritto vogliamo, semplicemente, aggiungere a quanto già detto, che le “Sezioni” del Registro per Operatori in Discipline Bio-Naturali sono aumentate di numero e comprendono, attualmente:

  1. Biodanza;
  2. Craniosacrale Biodinamico;
  3. Essenze Floreali;
  4. Kinesiologia;
  5. Tecniche Manuali Olistiche;
  6. Naturopatia;
  7. Training del benessere;
  8. Ortho-bionomy;
  9. Pranopratica;
  10. Qi Gong;
  11. Reiki;
  12. Riflessologia Plantare;
  13. Shiatsu;
  14. Jin Shin Do;
  15. Tuina;
  16. Watsu;
  17. Biofertilità;
  18. Danzacreativa;
  19. Tai Chi Chuan;
  20. Karate Tradizionale Bionaturale.

Inoltre sono stati insediati i tavoli di lavoro per le seguenti Discipline:

  1. Yoga;
  2. Counseling Bionaturale.

Non si tratta di un mero aumento “formale” delle Sezioni: è aumentato sia il numero degli Operatori in DBN iscritti nel Registro, sia il numero degli Enti di Formazione (della Sezione “A” e della Sezione “B”): ciò evidenzia, chiaramente, un accresciuto interesse nei confronti della “prospettiva” delineata dalla Legge citata.

Ci si potrebbe chiedere se le valutazioni preliminari all’inserimento, nelle diverse “Sezioni”, degli Operatori in DBN e degli Enti di Formazione siano rigorose. In proposito va detto che:

  1. Per quanto riguarda le “Certificazioni di Competenze”, per le stesse rispondono gli Enti di Formazione “A” che le rilasciano;
  2. Per quanto riguarda le dichiarazioni espresse dagli Operatori in DBN e dagli Enti di Formazione, per le stesse rispondono i medesimi.

Ciò è chiaramente indicato nei moduli da sottoscrivere per l’iscrizione nei diversi “Registri”. Vi si legge infatti: “Il sottoscritto è consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’ art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000)”. Questo dovrebbe rappresentare un “deterrente” per eventuali “furbetti”. Sono, comunque, previsti controlli “a campione” sia sulle dichiarazioni rese, sia sul contenuto delle comunicazioni presenti su siti personali o su altri strumenti di marketing.

Per info: Pietro Malnati, tel. (0039) 338 98 70 347; email: pietro.malnati@gmail.com; www.studiomalnati.wordpress.com

Autore: studiomalnati

Counseling e Coaching, con Specializzazione in Discipline Orientali, Olistiche, Bio Naturali e Naturopatiche (Libere Professioni ai sensi della Legge n. 4/2013), nonché Massoterapia e Idroterapia - MCB (Arti Sanitarie Ausiliarie ai sensi della Legge n. 1264/1927) - P.IVA: 03395340122.